Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; applicant waived request without court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a ruling within 40 days of the court's proposal. The applicant, Giuseppe Torti, had not responded to the procedural offer, while the opposing party, INPS, argued for the dismissal based on this inaction. The court ruled that such silence constitutes a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the case and an order for the applicant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within the prescribed period following the court's proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16490/2025 R.G. proposto da: Giuseppe Torti, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Martinelli -ricorrente- contro I.n.p.s. Istituto Nazionale Per La Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Ada Sciplino unitamente agli avvocati Antonino Sgroi, Carla d'Aloisio, Emanuele De Rose -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.193/2024 depositata il 29/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 16490/2025 Numero sezionale 111/2026 Numero di raccolta generale 1826/2026 Data pubblicazione 27/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 26/01/2026 Gabriella Marchese Numero registro generale 16490/2025 Numero sezionale 111/2026 Numero di raccolta generale 1826/2026 Data pubblicazione 27/01/2026