Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of termination. The appellant, representing Emmeennebi Srl, did not act to preserve the case against the tax agency and INPS. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13167/2024 R.G. proposto da : Emmeennebi Srlin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Forte unitamente all’avvocato Antonio Tripodi -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate -Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- contro Inps Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Ada Sciplino unitamente agli avvocati Antonino Sgroi, Emanuele De Rose, Carla d'Aloisio -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n.139/2023 depositata il 22/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 2.950,00 per compensi, oltre, per INPS, alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e, per ADER, alle spese prenotate a debito. Così dec