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Decreto — n. 1803/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 1803/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, representing a pension fund, argued against the lower court's ruling regarding a company's delegated advisor, but remained silent on the settlement offer. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, terminating the case without ruling on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal of settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal silence forty day deadline waiver of appeal Code of Civil Procedure diritti a pensione mantenimento della previdenza adeguamento della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19931/2023 R.G. proposto da: Cassa Naz.le Di Previdenza Ed Assistenza A Favore Dei Ragionieri E Periti Commerciali in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mattia Persiani unitamente all’avvocato Giovanni Beretta -ricorrente- contro Marcella Hirsch, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfrancesco Garattoni -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.91/2023 depositata il 04/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 19931/2023 Numero sezionale 108/2026 Numero di raccolta generale 1803/2026 Data pubblicazione 27/01/2026 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, poiché la parte intimata si è costituita tardivamente;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 26/01/2026 Gabriella Marchese Numero registro generale 19931/2023 Numero sezionale 108/2026 Numero di raccolta generale 1803/2026 Data pubblicazione 27/01/2026