Ordinanza — n. 1720/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3452/2022 R.G. proposto da : Filippo Centineo, Antonio Cerlito, Paolo Chiarello, Giorgio Ciancimino, Vincenzo Corbari, Giuseppe Lopes, Giuseppe Dragotto, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudia Salvaggio unitamente all’avvocato Luciano Termini -ricorrente- contro Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 700/2021 depositata il 21/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere Giovanni Maria Armone.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1720/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Il Comune di Palermo è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., in quanto insieme con esso non è stata depositata copia autentica della sentenza impugnata.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3452/2022 R.G. proposto da : Filippo Centineo, Antonio Cerlito, Paolo Chiarello, Giorgio Ciancimino, Vincenzo Corbari, Giuseppe Lopes, Giuseppe Dragotto, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudia Salvaggio unitamente all’avvocato Luciano Termini -ricorrente- contro Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 700/2021 depositata il 21/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere Giovanni Maria Armone.
FATTI DI CAUSA 1. I signori Filippo Centineo, Antonio Cerlito, Paolo Chiarello, Giorgio Ciancimino, Vincenzo Corbari, Giuseppe Dragotto e Giuseppe Lopes ricorrono avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 700/2021, pubblicata il 21 luglio 2021, con cui è stata confermata la pronuncia di primo grado del Tribunale di Palermo, che ne aveva rigettato gli originari ricorsi, volti a ottenere la condanna del Comune di Palermo alla corresponsione delle somme corrispondenti agli adeguamenti contributivi loro spettanti, in qualità di lavoratori Co.I.M.E. (dipendenti comunali con contratto “Edili e affini”).
2. Il ricorso è affidato a tre motivi.
3. Il Comune di Palermo è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., in quanto insieme con esso non è stata depositata copia autentica della sentenza impugnata.
2. Nulla va disposto sulle spese, essendo il Comune di Palermo rimasto intimato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di