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Decreto — n. 1698/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1698/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1698/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 671/2025 R.G. proposto da: BLANDINO TOMMASO, in proprio e nella qualità di titolare della società Dolci Momenti Sas, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Sciarrotta, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CATANZARO- CROTONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 894/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di CATANZARO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1698/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 671/2025 Numero sezionale 107/2026 Numero di raccolta generale 1698/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore scusabile errore nella commisurazione della pena errore contabile ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
894/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di CATANZARO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 671/2025 R.G. proposto da: BLANDINO TOMMASO, in proprio e nella qualità di titolare della società Dolci Momenti Sas, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Sciarrotta, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CATANZARO- CROTONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 894/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di CATANZARO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 671/2025 Numero sezionale 107/2026 Numero di raccolta generale 1698/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2026 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 671/2025 Numero sezionale 107/2026 Numero di raccolta generale 1698/2026 Data pubblicazione 26/01/2026