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Decreto — n. 1697/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1697/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1697/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3196/2020R.G. proposto da: Olimpia Legge, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Arturo Principe, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dall’avvocato Nicola Corbo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- nonché contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Antonino Sgroi, Carla d’Aloisio, Emanuele de Rose, Lelio Maritato e Antonietta Coretti, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 486/2019 emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p, art. 152 disp.att.c.p; Decreto — n. 1697/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, e che non risultano dedotti i requisiti per fruire dell’esenzione del pagamento delle spese, ex art. 152 disp.att.c.p.c. (cfr., da ultimo Cass. n. 30594/2022).

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria stato di bisogno indigenza finanziaria carenza di legittimazione condono delle spese procedurali indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
486/2019 emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
art. 152 disp.att.c.p
391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, e che non risultano dedotti i requisiti per fruire dell’esenzione del pagamento delle spese, ex art. 152 disp.att.c.p.c.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3196/2020R.G. proposto da: Olimpia Legge, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Arturo Principe, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dall’avvocato Nicola Corbo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- nonché contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Antonino Sgroi, Carla d’Aloisio, Emanuele de Rose, Lelio Maritato e Antonietta Coretti, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 486/2019 emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, e che non risultano dedotti i requisiti per fruire dell’esenzione del pagamento delle spese, ex art. 152 disp.att.c.p.c. (cfr., da ultimo Cass. n. 30594/2022).

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 in favore dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e in complessivi Euro 2.152,50 in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Trenitalia S.p.A., per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l