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Decreto — n. 1690/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1690/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1690/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8203/2023 R.G. proposto da: BORTONE FILIPPO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Tibaldo con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro MARIPAV ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza n. 518/2022 emessa dalla Corte di appello di Venezia.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1690/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Numero registro generale 8203/2023 Numero sezionale 105/2026 Numero di raccolta generale 1690/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento procedura accelerata domanda di rigetto dell'opposizione ritiro della domanda di revisione riapertura della pratica tutela del processo decisionale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8203/2023 R.G. proposto da: BORTONE FILIPPO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Tibaldo con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro MARIPAV ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza n. 518/2022 emessa dalla Corte di appello di Venezia.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Numero registro generale 8203/2023 Numero sezionale 105/2026 Numero di raccolta generale 1690/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2026 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 8203/2023 Numero sezionale 105/2026 Numero di raccolta generale 1690/2026 Data pubblicazione 26/01/2026