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Decreto — n. 1684/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1684/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1684/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4209/2023 R.G. proposto da: ANNA STAIANO, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Pietro Balzano con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro NEOPHARMED GENTILI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Villani con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 474/2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1684/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 4209/2023 Numero sezionale 104/2026 Numero di raccolta generale 1684/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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spese di procedura spese d'esecuzione calcolo e tasso di rimborso tassazione delle spese ripetibili dell'avvocato recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
474/2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 4209/2023 Numero sezionale 104/2026 Numero di raccolta generale 1684/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4209/2023 R.G. proposto da: ANNA STAIANO, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Pietro Balzano con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro NEOPHARMED GENTILI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Villani con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 474/2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 4209/2023 Numero sezionale 104/2026 Numero di raccolta generale 1684/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2026 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 4209/2023 Numero sezionale 104/2026 Numero di raccolta generale 1684/2026 Data pubblicazione 26/01/2026