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Ordinanza — n. 1622/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares matter ended due to parties' joint settlement and withdrawal of litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1622/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the matter of contention ended following a joint application by both parties to cease the dispute. The parties had previously reached a settlement agreement and formally withdrew their claims and defenses. Consequently, the court dismissed the procedural request for a ruling on jurisdiction and terminated all associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: When parties jointly request the cessation of the matter of contention and submit a settlement agreement, the court must declare the matter ended, thereby terminating the proceedings and waiving further costs.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo transattivo ritiro istanza regolamento competenza spese di lite concordato preventivo fine procedimentale revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 165 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 2247 - 2025 proposto da: AUTO ROYAL COMPANY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO DE PORCELLINIS; -ricorrente - contro GORINI ALESSIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARA CORRENTI; -resistente – avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, del 18/12/2024 R.G.N. 29492/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO VISONA' ha depositato conclusioni scritte. Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N.2247/2025 Cron. Rep. Ud02/12/2025 RILEVATO CHE 1.La società in epigrafe ha impugnato con regolamento di competenza ordinanza del Tribunale di Roma del 18.12.2024 di rigetto di istanza di sospensione, ex art t . 295 o 337 c.p . c., del processo di opposizionea decreto ingiuntivo contro Alessio Gorini , il quale ha resistito con scritture difensivee memoria; 2.il PG ha concluso pe r l’inammissibili tà del ricorso; 3.successivamentei difensori delle parti hanno depositato istanza congiunta (datata 12.11.2025) di cess a zione della materia d e l contendere dando atto di avere sottoscritto verbale di conciliazione in data 22.10.2025, nel quale è contenuta anche rinuncia accettata al presente giudizio e sono state regolateanche le spese di lite;

CONSIDERATO CHE 1.attesa la regolarità e tempestività dell’istanza congiunta delle parti, può darsi corso alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche per le spese; 2.non sussistono, di conseguenza, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese. Così deciso in Roma nel