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Ordinanza — n. 1619/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition against summary dismissal decree by rejecting factual knowledge as valid notice for short appeal period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1619/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the hospital's opposition against a summary dismissal decree, overturning the lower court's dismissal. The lower courts had ruled that the employer's factual knowledge of the decree, despite lack of formal notification, triggered the 15-day opposition deadline. The Supreme Court held that for short appeal periods, formal communication or strict notification by the clerk is mandatory, and factual awareness alone cannot cure the procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 28 comma 3 legge 300/1970; Art. 156 comma 3 c.p.c.: In proceedings under Art. 28 of the Statute on Labour Law, the short appeal period requires formal communication by the clerk or strict notification; factual knowledge of the decree without formal service cannot validly start the deadline.

Parole chiave

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summary dismissal procedure short appeal period formal notification requirement factual knowledge invalidity procedural nullity cure labour law opposition clerk communication duty disdetta tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 28 comma 3 legge 300/1970
Oggetto Opposizione decretoex art. 28 st.
Art. 156 comma 3 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n.
Art. 326 c.p.c.
Art. 327 c.p.c.
Art. 133 c.p.c.
Art. 292 c.p.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 325 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 2991/2006
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9957-2021 proposto da: SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFREDO FREZZA; -ricorrente - contro FILCTEM CGIL DI LUCCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARINA FANTOZZI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 552/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/10/2020 R.G.N. 162/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Opposizione decretoex art. 28 st. lav. – termine - decorrenza R.G.N.9957/2021 Cron. Rep. Ud02/12/2025 il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TIZIANA ORRU' ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa 1.La Corte di Appello di Firenze ha confermato l’inammissibilità dell’opposizione avverso il decreto, emanato il 27.8.2019 ai sensi dell’art. 28 St. Lav. dal Tribunale di Lucca, che aveva dichiarato l’antisindacalità di condotta della società Servizi Ospedalieri; entrambi i giudici di merito hanno giudicato tardiva l’opposizione, in quanto non intervenuta nel termine di 15 giorni, così come previsto dal terzo comma dell’art. 28 cit.; in particolare, la Corte d’Appello ha rilevato che, in assenza di comunicazione del decreto exart. 28 al datore di lavoro rimasto contumace nella fase sommaria, doveva darsi rilevanza all’effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento, in quanto depositato in altro giudizio in cui il medesimo datore di lavoro era parte e ne aveva preso atto. 2.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la società con cinque motivi; resiste l’O.S. con controricorso, illustrato da memoria; il PG ha depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 28, comma 3, legge 300/1970, 327 e 326 cpc, 12 preleggi; sostiene che la Corte di merito ha erroneamente escluso l'applicabilità al decreto exart. 28 Stat. Lav. della disciplina delle impugnazioni ordinarie e quindi del termine lungo in caso di mancata notifica della sentenza. 2.Con il secondo motivo deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione di norme processuali (artt. 326, 327, 132 c.p.c.), contestando la motivazione della sentenza sull’inapplicabilità al contumace del termine lungo per impugnare. 3.Con il terzo motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 133 c.p.c., 28 Stat.

Lav., 324, 326 c.p.c.; sostiene che la Corte di Firenze ha errato nell'escludere la necessità della comunicazione di cancelleria al contumace e nel ritenere comunque formato il giudicato dopo il decorso del termine di decadenza di 15 giorni. 4.Con il quarto motivo deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione di norme processuali (artt. 292, 324, 325, 326, 132 c.p.c.), censurando la motivazione circa la dichiarata inammissibilità dell'opposizione. 5.Con il quinto motivo (art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.) deduce violazione degli artt. 156, 157, 160, 325, 326, 327, 285, 292 c.p.c., 28 Stat.

Lav., sostenendo che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sanata la mancanza della notifica per effetto della conoscenza del provvedimento prodotto in altro giudizio. 6.Il ricorso è complessivamente fondato. 7.Come osservato dal PG, questa Corte ha affermato, a partire dalle decisioni n. 1343/1992 e n. 11684/2003, che, ai fini della decorrenza del termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ai sensi dell'art. 28, della legge n. 300/1970, è equipollente alla comunicazione del decreto, prevista dall'art. 28 cit.,la notificazione dello stesso eseguita a istanza di una delle parti, così come la notificazione è equipollente alla comunicazione nell'ipotesi disciplinata dall'art. 47, comma 2, c.p.c., dove ( come per il procedimento di repressione della condotta antisindacale) la comunicazione d'ufficio ha la finalità di assicurare una rapida definizione della questione sub iudice. 8.In mancanza di comunicazione o notificazione è necessario quindi verificare se la conoscenza del provvedimento è sufficiente a far decorrere il termine per l’opposizione, e in ipotesi in cui dette forme legali non siano state rispettate (né comunicazione né notificazione), come nel caso in esame, se tale carenza possa essere superata ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; infatti, se è vero che può essere pronunciata la nullità di un atto (processuale) mancante dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, è altrettanto vero che detta nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. 9.Ciò premesso, è necessario evidenziare che ogniqualvolta la comunicazione di un provvedimento giurisdizionale serva, oltre che a far conoscere quanto accaduto nel corso del processo, anche a individuare ( come nel caso di specie ) il momento iniziale per la decorrenza di un termine perentorio, contrariamente a quanto avviene negli altri casi in cui la funzione della comunicazione è limitata unicamente a finalità partecipative, la sola conoscenza di fatto del provvedimento non comunicato non può avere efficacia sanante della nullità dell'atto.

Le particolari esigenze di certezza processuale, sottese all’individuazione dell'inizio del termine perentorio, in ragione delle gravi conseguenze per le parti ricollegabili dalla decadenza di detto termine,spiegano perché tale momento debba essere documentalmente accertabile anche al fine di consentire provvedimenti giurisdizionali idonei a riflettere con esattezza il vero svolgersi degli eventi processuali. 10.Pertanto, nel caso di procedimento ex art. 28 St. Lav. è necessario che il decreto che conclude la fase sommaria sia comunicato, con attività del Cancelliere, organo infungibilmente deputato a tale incombenza processuale, ovvero giunga formalmente a conoscenza del destinatario con modalità strettamente contigua, quale la notificazione (cfr.

Cass. n. 2991/2006). 11.Ne consegue che la circostanza della conoscenza del decreto ex art. 28 da parte del datore di lavoro meramente indiretta e fattuale, peraltro non temporalmente precisata, è inidonea a determinare la decorrenza del termine per l'impugnazione. Appare, infatti, estraneo al sistema delle impugnazioni l'ancoraggio dei termini brevi, anziché all'esperimento di atti formali come tali agevolmente e indiscutibilmente collocabili nel tempo, a mere valutazioni di ordine empirico quali quelle che intendono accertare, sulla base di meri indici di fatto, l'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del titolare del diritto di impugnazione in un determinato momento. 12.La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per procedere all’esame nel merito dell’opposizione (non rientrando la fattispecie tra quelle, tassative, disciplinate dagli artt. 353 e 354 c.p.c.). 13.Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa compo