Italian Court of Cassation suspends disciplinary suspension case for public hearing on constitutional addendum applicability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the immediate appeal and instead ordered the case to be remanded for public hearing. The appellant argued that his disciplinary suspension violated statutory time limits and became ineffective after a criminal acquittal, citing constitutional addendum 145/2002. The court determined that these complex issues regarding the duration of suspension and its interaction with criminal outcomes require direct oral debate and extensive argumentation before the prosecution and parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.; Art. 145/2002 Constitution: The Court of Cassation may order a case to be heard in public session when the appeal raises questions of particular legal significance requiring direct interlocution between the parties and the prosecution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13337/2022 R.G. proposto da : Claudio Rinaldi, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Collevecchio ricorrente contro Ministero delle Infrastrutture e d ella Mobilità Sostenibili , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4175/2021 depositata il 26/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere Giovanni Maria Armone. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4175/ 2 021, pubblicata il 26 novembre 2021, ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Roma con cui era stato rigettato l’originario ricorso di Claudio Rinaldi nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, volto a ottenere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento con cui il Ministero aveva disposto o comunque prorogato la sua sospensione cautelare dal servizio.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre il Rinaldi con ricorso affidato a quattro motivi e illustrato con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 597 c.p.p., nonché dell’art. 12, comma 1, del CCNL, per la mancata riapertura del procedimento disciplinare entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza penale.
2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990, nonché dell’art. 4 della legge n. 97 del 2001 e del principio di proporzionalità, ragionevolezza e certezza del diritto, per il superamento del limite temporale massimo consentito in caso di sospensione dal servizio.
3. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 97 del 2001, per l’illegittimità della sospensione a fronte di una sentenza di proscioglimento, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul punto 2.3. del ricorso in appello.
4. Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 97 del 2001, per non aver valutato il mancato trasferimento a un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, nonché la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e la violazione del principio di proporzionalità e gradualità delle sanzioni.
5. Il Collegio reputa opportuno l’approfondimento delle questioni sottese, in particolare, al secondo e al terzo motivo (durata della sospensione cautelare e sua perdita di efficacia a seguito di sentenza di proscioglimento) in pubblica udienza, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto (fra molte, Cass. n. 6274 del 2023).
6. Evidenzia al riguardo che nella fattispecie viene in rilievo la questione dell’applicabilità della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 145 del 2002 a sospensioni diverse da quella prevista dall’art. 4 della legge n. 97 del 2001, al quale la pronuncia di parziale incostituzionalità si riferisce, ed occorre altresì individuare la normativa applicabile ratione temporis anche alla luce del disposto degli artt. 69 e 71 del d.lgs. n. 165/2001. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza. Così deciso