Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence and rejects counter-appeal for tardiness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct after the appellant failed to request a decision within 40 days of the lower court's proposal. The appellant, Entheo s.r.l., did not act, while the counter-appeal by Bonazzi was rejected for being filed late. Consequently, the court extinguished the proceedings and ruled the counter-appeal inadmissible due to violation of statutory time limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant after 40 days constitutes a waiver of the appeal, and a counter-appeal filed outside the statutory period is inadmissible.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27022/2024 R.G. proposto da: ENTHEO s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Saverio Ivella e Antonio Caruso con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Andrea BONAZZI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Giosafat Riganò con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2332/2024 emessa da Corte di appello di ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 27022/2024 Numero sezionale 103/2026 Numero di raccolta generale 1543/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, stante l’inammissibilità del controricorso per tardività.
Emerge infatti dal fascicolo telematico nel p.c.t. che il controricorso è stato depositato in data 11 febbraio 2025, a fronte della notifica del ricorso in data 11 dicembre 2024, e pertanto in violazione del termine di cui all'art. 370 c.p.c. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2026 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 27022/2024 Numero sezionale 103/2026 Numero di raccolta generale 1543/2026 Data pubblicazione 23/01/2026