Decreto — n. 1540/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26488/2024R.G. proposto da: IL BOSCHETTO DI CACHERANO GIULIANA C. SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Vertucci con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro STEFAN Cristian Nicolae, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabina Lorenzelli e Davide Migliasso con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 133/2024 emessa da Corte di appello di TORINO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1540/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 26488/2024R.G. proposto da: IL BOSCHETTO DI CACHERANO GIULIANA C. SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Vertucci con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro STEFAN Cristian Nicolae, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabina Lorenzelli e Davide Migliasso con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 133/2024 emessa da Corte di appello di TORINO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26488/2024R.G. proposto da: IL BOSCHETTO DI CACHERANO GIULIANA C. SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Vertucci con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro STEFAN Cristian Nicolae, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabina Lorenzelli e Davide Migliasso con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 133/2024 emessa da Corte di appello di TORINO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d