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Decreto — n. 1529/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties agree to terminate proceedings under Art. 391 CPC.

Numero d'incarto Decreto — n. 1529/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's formal withdrawal and agreement to terminate the proceedings. The appellant, represented by Enzo Paolini, requested the dismissal of the case against the Provincial Health Service of Cosenza, citing a prior Supreme Court decision on the admissibility of the cartorial procedure in labor disputes. Consequently, the court ordered the extinction of the litigation and the mutual compensation of legal costs under Article 391 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When the appellant voluntarily withdraws the appeal and requests the termination of the proceedings, the court must declare the case extinct and order the mutual compensation of litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings mutual compensation of costs labor dispute procedure cartorial procedure admissibility anticipi delle spese spese di procedura rispetto del procedimento precontenzioso

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Considerato che il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di prestare adesione alla proposta di definizione ed ha chiesto l’estinzione del giudizio di cassazione; Ritenuto, pertanto, che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
Considerato che il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di prestare adesione alla proposta di definizione ed ha chiesto l’estinzione del giudizio di cassazione; Ritenuto, pertanto, che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5449/2025 R.G. proposto da : AVVENTURIERA NINO, BENEDETTO EDOARDO VINCENZO, BOCCIA MARIA LETIZIA, CAIRA SERGIO, BILOTTA ETTORE, CERALDI ANNA, CARUSO ROSSELLA, DE FRANCESCO FRANCESCO, COZZOLINO GIACOMO, COSENTINI STEFANIA, COSENTINO GIUSEPPE, CREA MASSIMILIANO, DOCIMO ROBERTO, FAGGIANI MARIA GRAZIA, DE STEFANIS GIUSEPPE, FILIPPO SERGIO, FIORITO ROSARIO, FILICETTI MARIA RACHELE, FAGGIANO FRANCESCA, FORESTIERO SERENA, GERANIO DANIELA, GALLO ROBERTO, GRANATA ROBERTO, GERARDI STEFANIA, GIGLIOTTI PIETRO, LARUFFA MARIANNA, MARADEI AMELIA, MANFREDI MARIA, MANFREDI ALESSANDRA, MAROZZO LUISA, MARTELLO GIUSEPPE, MEANDRO IDA, MAZZUCA ALESSANDRO, MICELI FILIPPO, MOLLO ANTONIO, MESITI OLGA, REGINA BARBARA, RAGO FRANCESCO, SANTORO GERMANA, SBANO RAFFAELLA, POLINO ANNA DESIREE, SPOSATO PIETRO ANGELO, SPADAFORA LOREDANA, SBUSCIO FRANCESCO, URCIOLO MARIASSUNTA, TAVERNARI VALERIA, TARSITANO FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato ENZO PAOLINI -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA DE MARCO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n.887/2024 depositata il 09/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di prestare adesione alla proposta di definizione ed ha chiesto l’estinzione del giudizio di cassazione; Ritenuto, pertanto, che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate fra le parti giacché la questione inerente alla ammissibilità del rito cartolare nelle controversie di lavoro è stata decisa dalle Sezioni Unite successivamente alla proposizione del ricorso P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma,il 09/01/2026