Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Sateriale Fiorentino, challenged a lower court ruling against ASL BN, but did not request a decision on the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the failure to act constituted a renunciation of the appeal under the relevant procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision on the proposal for judgment within the forty-day period prescribed by law constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10950/2025 R.G. proposto da: SATERIALE FIORENTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO LUIGI FUCCI -ricorrente- contro ASL BN 1, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO MENNITTO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 3804/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI il 04/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10950/2025 Numero sezionale 98/2026 Numero di raccolta generale 1526/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/01/2026 La Presidente ANNALISA DI PAOLANTONIO Numero registro generale 10950/2025 Numero sezionale 98/2026 Numero di raccolta generale 1526/2026 Data pubblicazione 23/01/2026