Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Hashembeiky Human, challenged a Rome court decree regarding the Italian Red Cross, while the opposing party argued for dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1405/2025 R.G. proposto da: HASHEMBEIKY HUMAN, rappresentato e difeso dall’avvocata ALESSANDRA CARDELLA -ricorrente- contro ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso il DECRETO n. 13361/2024 emesso dal TRIBUNALE di ROMA il 13/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 1405/2025 Numero sezionale 93/2026 Numero di raccolta generale 1512/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/01/2026 La Presidente ANNALISA DI PAOLANTONIO Numero registro generale 1405/2025 Numero sezionale 93/2026 Numero di raccolta generale 1512/2026 Data pubblicazione 23/01/2026