Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Rome Tribunal's decree extinguished because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The appellant, Marianna Colaci, did not request a decision on the proposed judgment definition, while the State Attorney General argued for dismissal based on procedural silence. The court ruled that such inaction constitutes a formal waiver of the right to appeal, resulting in the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed judgment definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1399/2025 R.G. proposto da: COLACI MARIANNA, rappresentata e difesa dall’avvocata ALESSANDRA CARDELLA -ricorrente- contro ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso il DECRETO n. 13351/2024 emesso dal TRIBUNALE di ROMA il 13/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 1399/2025 Numero sezionale 92/2026 Numero di raccolta generale 1511/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/01/2026 La Presidente ANNALISA DI PAOLANTONIO Numero registro generale 1399/2025 Numero sezionale 92/2026 Numero di raccolta generale 1511/2026 Data pubblicazione 23/01/2026