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Decreto — n. 1510/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.

Numero d'incarto Decreto — n. 1510/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Salvatore Granata, challenged a Rome Tribunal decree regarding the Italian Red Cross, while the State Attorney represented the respondent. The court ruled that the silence after the deadline constituted a formal renunciation of the appeal under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and an award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision statutory time limit formal renunciation costs allocation civil procedure law judicial silence grida ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
13358/2024 emesso dal TRIBUNALE di ROMA il 13/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 1583/2025 Numero sezionale 91/2026 Numero di raccolta generale 1510/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
13358/2024 emesso dal TRIBUNALE di ROMA il 13/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 1583/2025 Numero sezionale 91/2026 Numero di raccolta generale 1510/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1583/2025 R.G. proposto da: GRANATA SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocata ALESSANDRA CARDELLA -ricorrente- contro ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LCA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso il DECRETO n. 13358/2024 emesso dal TRIBUNALE di ROMA il 13/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 1583/2025 Numero sezionale 91/2026 Numero di raccolta generale 1510/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/01/2026 La Presidente ANNALISA DI PAOLANTONIO Numero registro generale 1583/2025 Numero sezionale 91/2026 Numero di raccolta generale 1510/2026 Data pubblicazione 23/01/2026