Cassation appeal dismissed due to withdrawal after 40-day silence on proposed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment proposal. The Ministry of Infrastructure sued Sergio Gargiulo, while Gargiulo incidentally withdrew his counter-appeal. The court ruled that the lack of response constituted a tacit renunciation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed judgment within the statutory period constitutes a tacit renunciation, extinguishing the appeal.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5985/2023 R.G. proposto da: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente principale e controricorrente incidentale- contro SERGIO GARGIULO rappresentato e difeso dall'avvocato ROSARIO STEFANO -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4116/2022 depositata il 08/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Rilevato che il controricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso incidentale; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 5985/2023 Numero sezionale 90/2026 Numero di raccolta generale 1509/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., si deve provvedere sulle spese processuali, che possono essere integralmente compensate fra le parti P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 12/01/2026 La Presidente ANNALISA DI PAOLANTONIO Numero registro generale 5985/2023 Numero sezionale 90/2026 Numero di raccolta generale 1509/2026 Data pubblicazione 23/01/2026