Cassation appeal dismissed as withdrawn due to lack of interest and failure to respond to procedural proposal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment of Turin extinguished because the appellant failed to respond to a procedural proposal within the statutory forty-day period. The court noted that the appellants had already withdrawn the appeal due to a lack of interest, but the opposing party had not formally accepted this withdrawal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the relevant procedural code, leading to the extinction of the proceedings and the assignment of costs to the appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: When a cassation appeal is not responded to within the prescribed term following a proposal for judgment, it is deemed renounced and the proceedings are extinguished, with costs assigned to the appellant.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22341/2020 R.G. proposto da : FILANDRI FEDERICO PIETRO, GIUDICI CRISTINA, PEANO MICHELE, PETTITI FEDERICO GIOVANNI DOMENICO, rappresentati e difesi dall'avvocata ALESSANDRA CARDELLA -ricorrenti- contro ENTE STRUMENTALE CROCE ROSSA ITALIANA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 862/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO di TORINO il 10/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Evidenziato che i ricorrenti Filandri e Peano avevano già rinunciato al giudizio di cassazione per sopravvenuta carenza di interesse; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e vanno poste a carico di tutti i ricorrenti poiché non risulta l’accettazione da parte della Avvocatura della rinuncia depositata in data 16 marzo 2023 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna i ricorrential pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 09/01/2026 La Pre