Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The case involved the INPS challenging a lower court judgment against a private individual, with the INPS represented by multiple lawyers. The court ruled that the silence on the proposed definition constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed definition of the cassation appeal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 22122 del 2025 proposto da l’I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cherubina Ciriello, Paola Massafra, Sebastiano Caruso, Massimo Boccia Neri -ricorrente- contro BROCATO CONCETTA GRAZIA, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio D’Amato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n.752/25 depositata in data 22 aprile 2025, RG n. 1858/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 22122/2025 Numero sezionale 88/2026 Numero di raccolta generale 1506/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dell’avv.to Fabio D’Amato dichiaratosi antistatario;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 750,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv.to Fabio D’Amato dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026 Il Consigliere Delegato Irene Tricomi Numero registro generale 22122/2025 Numero sezionale 88/2026 Numero di raccolta generale 1506/2026 Data pubblicazione 23/01/2026