Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The INPS, as the appellant, did not act to preserve the case after the deadline expired, while the respondent argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 9594 del 2025 proposto da l’I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cherubina Ciriello, Paola Massafra, Massimo Boccia Neri, Sebastiano Caruso -ricorrente- contro ALBARELLA D’AFFLITTO LUCA rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Valettini -controricorrente- avverso la sentenza n. 3690/2024 della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, R.G. n. 687/2024, depositata il 31.10.2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 9594/2025 Numero sezionale 86/2026 Numero di raccolta generale 1502/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 750,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026 Il Consigliere Delegato Irene Tricomi Numero registro generale 9594/2025 Numero sezionale 86/2026 Numero di raccolta generale 1502/2026 Data pubblicazione 23/01/2026