Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, INPS, had not responded to the lower court's proposal for case definition, while the respondent, Paterno, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 14483 del 2025 proposto da l’I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cherubina Ciriello, Paola Massafra, Massimo Boccia Neri, Sebastiano Caruso -ricorrente- contro PATERMO GAETANA, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Valettini -controricorrente- avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia n. 251/2024 depositata 20/12/2024, R.G. n. 152/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 14483/2025 Numero sezionale 85/2026 Numero di raccolta generale 1501/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 750,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026 Il Consigliere Delegato Irene Tricomi Numero registro generale 14483/2025 Numero sezionale 85/2026 Numero di raccolta generale 1501/2026 Data pubblicazione 23/01/2026