Cassation appeal dismissed due to I.N.P.S. failure to request ruling within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal filed by I.N.P.S. against a Milan appellate judgment extinguished. The procedural outcome resulted from the I.N.P.S. failing to request a ruling within the mandatory 40-day period after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the I.N.P.S. to pay the opposing party's legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a ruling within forty days of the proposal, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 6973 del 2025 proposto da l’I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cherubina Ciriello, Paola Massafra, Massimo Boccia Neri, Sebastiano Caruso -ricorrente- contro STEFANI GIULIANA, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Palotti -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n.765/24, RG 437/2024, depositata il 23/9/24 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 6973/2025 Numero sezionale 84/2026 Numero di raccolta generale 1500/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dell’avv.to Giuseppe Palotti dichiaratosi antistatario;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 350,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv.to Giuseppe Palotti dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026 Il Consigliere Delegato Irene Tricomi Numero registro generale 6973/2025 Numero sezionale 84/2026 Numero di raccolta generale 1500/2026 Data pubblicazione 23/01/2026