Italian Supreme Court dismisses appeal on lack of standing regarding tax collection notices under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Marco Fantini's appeal against a lower court ruling that dismissed his claim due to lack of standing. Fantini argued that the court incorrectly applied a new law to deny him interest in challenging tax collection notices, while the opposing parties contended that such notices fall within the scope of the existing role and payment order provisions. The court held that the new legislative interpretation extends the definition of 'payment order' to include tax collection notices, thereby validating the lower court's finding of no qualified interest to act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 4-bis D.P.R. n. 602/1973; Art. 30 comma 14 D.L. n. 78/2010: The reference to 'payment order' in the standing provision extends to tax collection notices issued by INPS following the entry into force of the new law, establishing that such notices constitute the basis for the qualified interest required to challenge the underlying debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11609/2023 R.G. proposto da FANTINI MARCO, con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato TRIPODI ANTONIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato DE ROSE EMANUELE unitamente agli avvocati SCIPLINO ESTER ADA, SGROI ANTONINO, D'ALOISIO CARLA -controricorrente- nonchè contro I.N.A.I.L., in persona del Direttore pro tempore della Direzione centrale rapporto assicurativo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTONE MICHELE e FRASCONA' LORELLA (FRSLLL64M69C351Q) -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO TORINO n. 613/2022 pubblicata il 11/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE la Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame proposto da Marco Fantini nella controversia con INPS, INAIL e ADER; la controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’estratto di ruolo afferente a sei cartelle di pagamento INAIL e dieci avvisi di addebito INPS che l’odierno ricorrente deduce non essergli mai stati notificati; il Tribunale di Torino dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire; la corte territoriale ha fatto applicazione dell’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602/1973, ritenendo che l’appellante non avesse prospettato alcuno dei pregiudizi tassativamente indicati dalla disposizione de qua al fine della sussistenza del qualificato interesse ad agire; per la cassazione della sentenza ricorre il Fantini, con ricorso affidato a due motivi ai quali INPS, INAIL e ADER resistono con controricorso; al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 4-bis - D.P.R. n. 602/73 unitamente all’art. 100 c.p.c. in relazione agli artt. 30, co. 14 del D.L. n. 78/2010, 14 disp. att. c.p.c., e 140 c.p.c.», e deduce che la corte territoriale ha erroneamente applicato lo ius superveniens anche con riferimento all’impugnazione di ruolo afferente ad avvisi di addebito; con il secondo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 3, co. 9, lett. b) - L. n. 335/1995 nonchè dell’art. 2943 c.c., nella parte in cui il Giudice di Seconde Cure ha omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di prescrizione quinquennale maturata sia a monte che a valle della notifica degli avvisi di addebito opposti»; per quanto concerne il primo motivo, l’art.30 comma 14 del d.l. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, prevede che:
«Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione»; avuto riguardo a tale disposizione, l’endiadi «Il ruolo e la cartella di pagamento» di cui all’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602/1973 deve essere interpretato nel senso che il riferimento alla «cartella di pagamento» si estenda anche all’avviso di addebito notificato dall’INPS a far tempo dalla entrata in vigore del d.l. n.78/2010 cit. (cfr.
Cass. 18/08/2025 n.23488); il primo motivo di ricorso è dunque infondato, perché la corte territoriale ha ritenuto l’insussistenza del qualificato interesse ad agire ex art.12 comma 4 bis del d.P.R. n.602/1973 anche con riferimento agli avvisi di addebito notificati all’odierno ricorrente; il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché la sussistenza del qualificato interesse ad agire nei termini appena declinati è condizione necessaria perché il giudice di merito pronunci nel merito sulledomande ed eccezioni delle parti; per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate: a beneficio di INPS e INAIL, in euro 3 . 0 00,00 per compensi ciascuno, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; a beneficio di ADER, in euro 3.000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito;
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a beneficio di INPS e INAIL, in euro 3 . 0 00,00 per compensi ciascuno, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; a beneficio di ADER, in euro 3.000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do