Cassation court remands case to public hearing to assess impact of recent Supreme Court decisions on unemployment benefit restitution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory order, remanding the case to a public hearing for further examination. The plaintiffs sought restitution of unemployment benefits after their collective dismissal was annulled and they chose fifteen months' pay instead of reinstatement. The court deferred the final decision pending the resolution of specific Supreme Court rulings regarding the interaction between these choices and statutory benefits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18, co. 3 legge n. 300/1970; Art. 18, co. 4 legge n. 300/1970: The Court remands the case to public hearing to verify the impact of recent Supreme Court decisions on the restitution of unemployment benefits when workers choose fifteen months' pay after annulment of dismissal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29038-2020 proposto da: FURLAN GIANCARLO, LA PORTA GIOVANNI, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO MORINO; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 218/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/07/2020 R.G.N. 30/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO. Oggetto R.G.N.29038/2020 Cron. Rep. Ud27/11/2025 RILEVATO CHE 1.Si discute della fondatezza della pretesa INPS di ottenere in restituzione l’indennità N.A.S.p.I erogata ai ricorrenti, nel periodo 8 dicembre 2016/30 aprile 2018, e della sospensione dell’erogazione dell’indennità a far data da maggio 2018. 2.Gli attuali ricorrenti sono stati licenziati, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, con lettera del 10 novembre 2016 e, l’indennità di disoccupazione, erogatacon effetto dall’8 dicembre 2016 e f ino al 30 aprile 2018 , veniva chiesta dall’Inps in restituzione all’esito dell’esercizio, da parte dei lavoratori, del diritto di opzione per l’indennità sostitutiva,ex art.18, co.3 legge n. 300 del 1970, per effetto della declaratoria di annullamento del licenziamento e la condanna del datore di lavoro (S.p.A.
ITINERA) alla reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro e alla corresponsione dell’indennità risarcitoria ex art. 18, quarto comma, L.n.300 cit. (ordinanza del 2 maggio 2017). 3.La Corte d’appello di Torino confermava la decisione di prime cure, sia per il capo relativo al la domanda principale - rigettata per insussistenza dello stato di disoccupazione nel periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e l’esercizio dell’opzione, per essere stato il rapporto di lavoro ripristinato ex tunc, con obbligo di restituzione della NASPI all’Inps, per esserne venuti meno i presupposti– sia per il capo relativo alla domanda subordinata, ritenuti insussistenti i presupposti per la tutela della disoccupazione involontaria, stante il carattere volontario, nella specie, della condizione di disoccupazione derivante dall’esercizio della volontà di scegliere le quindici mensilità della retribuzione e la risoluzione del rapporto in luogo della sua ricostituzione e della reintegrazione nel posto di lavoro. 4.Avverso tale sentenza ricorrono Giancarlo Furlan e Giovanni La Porta, con ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a tre motivi, avverso il quale resiste l'INPS con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. 5.All’esito dell‘infruttuosa trattazione camerale, il ricorso è stato avviato alla pubblica udienza e, quindi, rinviat o a nuovo ruolo in attesa che si pronunciassero le Sezioni Unite sui ricorsi R.G.NN.25003/2019 e 19267/2019, decisioni poi intervenuta con le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte, nn. 23476 e 23876 del 2025 , all’esito delle quali è stata fissata la trattazione in adunanza camerale. 6.Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO CHE 7.Il Collegio, attesa la peculiare vicenda e la necessità di verificare, nella specie, l’impatto delle citate recenti decisioni delle Sezioni Unite della Corte, rinvia per la trattazione alla pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica