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Ordinanza — n. 1278/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding lower court's award of legal fees based on statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1278/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the INPS's appeal against a judgment awarding the claimant legal fees. The lower court calculated fees based on a two-year value of the assistance benefit, applying specific tariff reductions for the procedural phases. The Court found the original fee award insufficient because it failed to meet the statutory minimums derived from the applicable tariff tables.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1 cod. proc. civ.; D.M. n. 55/2014: In disputes over assistance benefits, legal fees must be calculated based on the value of two annual payments, and the resulting amount cannot fall below the minimums established by the relevant tariff tables.

Parole chiave

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legal fees calculation assistance benefits statutory minimums procedural phases tariff tables Cassation review INPS dispute diritto alla rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1 cod. proc. civ.
civ., riconoscendo il diritto all'assegno ex art. 13 L.n.118/71 a decorrere dalla revoca, ha liquidato euro 2000,00 per le spese, comprensiva della fase di ATP, così risultando la sentenza impugnata all’esito della correzione di errore materiale.
D.M. n. 55/2014
D.M. n. 585/1994
Legge n. 118/71
Legge n. 794/1942
55/2014, della legge n. 794/1942, art.
Legge n. 1051/1957
4, comma 1, e della legge n. 1051/1957.
D.Lgs. n. 196/2003

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 10455 del 2015
civ., di tal che, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Sez. Un. n. 10455 del 2015; Cass.
Cass. n. 11204/2022
10455 del 2015; Cass. n. 11204/2022 ex multis).
Cass. n. 15169/2020
8950/2022, poiché, come ex multis Cass. n. 15169/2020, contiene precise indicazioni della tariffa che sarebbe stata pertinente, essenziali per consentire a questa Corte di legittimità di accogliere o rigettare il ricorso, previa mera verifica della veridicità di quanto affermato.
Cass. n. 28977 del 2018
Cass. n. 29130 del 2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 246-2023 proposto da: LANDE GINA, rappresentata e difesa dagli avvocati LOREDANA GOMBIA, GIUSEPPE ITRI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4143/2022 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/05/2022 R.G.N. 20519/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. Oggetto R.G.N.246/2023 Cron. Rep. Ud21/10/2025 RILEVATO CHE 1. La parte ricorrente in epigrafe indicata impugna, sulla base di un unico motivo, la sentenza in epigrafe indicata che, in opposizione ad ATPO ex art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ., riconoscendo il diritto all'assegno ex art. 13 L.n.118/71 a decorrere dalla revoca, ha liquidato euro 2000,00 per le spese, comprensiva della fase di ATP, così risultando la sentenza impugnata all’esito della correzione di errore materiale.

2. INPS ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 3. La parte ricorrente propone un motivo di censura, per violazione e falsa applicazione del DM n. 55/2014, della legge n. 794/1942, art. 24, comma 1, e del DM n. 585/1994, art. 4, comma 1, e della legge n. 1051/1957.

4. Il motivo è stato prospettato in osservanza dei principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 e 369 cod. proc. civ., nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 8950/2022, poiché, come ex multis Cass. n. 15169/2020, contiene precise indicazioni della tariffa che sarebbe stata pertinente, essenziali per consentire a questa Corte di legittimità di accogliere o rigettare il ricorso, previa mera verifica della veridicità di quanto affermato.

5. Tanto premesso, la censura è fondata.

6. Quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili, va ribadito che, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, cod. proc. civ., di tal che, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Sez. Un. n. 10455 del 2015; Cass. n. 11204/2022 ex multis).

7. A pplicando detti principi, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in Euro 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art.

4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit.); con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all'importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede un riduzione "fino al 70 per cento" dell'importo liquidato per tale fase (Cass.n. 28977 del 2018;

Cass. n. 29130 del 2019); avuto riguardo all'importo dianzi delineato, balza evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata sentenza sia inferiore a detti minimi, omettendo, altresì, di motivare sullo scostamento rispetto allo standard tabellare, e sussiste , dunque, la violazione di legge denunziata.

8. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza deve essere cassata in parte qua e la causa va rinviata allo stesso Tribunale nella persona di diverso Magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

9. Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss. mm. la Corte dispone che, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza nella parte impugnata e rinvia al Tribunale di Roma nella persona di diverso Magistrato, che provvederà anche in ordine alle