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Ordinanza — n. 1277/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding TFR payment by Guarantee Fund when labor contract continues without interruption to assignee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1277/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a worker against the INPS, which had denied a payout of the Treatment of End of Relationship (TFR) from the Guarantee Fund. The worker argued that collective agreements should override the requirement for employer insolvency, but the court found the labor relationship continued seamlessly to the assignee company. Consequently, the court ruled that the Guarantee Fund's intervention is strictly conditional on the original employer's insolvency at the time of payment, a condition not met here.

Regesto Legislator

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Art. 47, commi 4-bis e 5 della legge n. 428 del 1990; Art. 2, comma 8 della legge n. 297 del 1982: The Guarantee Fund's intervention for end-of-service benefits is strictly conditional on the original employer's insolvency at the time of claim, rendering collective derogation agreements inapplicable when the labor relationship continues without interruption to the assignee.

Parole chiave

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Guarantee Fund intervention Treatment of End of Relationship Employer insolvency requirement Labor contract continuity Collective agreement derogation Succession of business branch INPS Guarantee Fund finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 47, commi 4-bis e 5 della legge n. 428 del 1990
civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell'Unione europea e la normativa nazionale (art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n.
Art. 2, comma 8 della legge n. 297 del 1982
Cass.27789/22), come tale non applicabile retroattivamente ad un accordo sindacale del 2014-2015, ovvero antecedentemente alla sua entrata in vigore.
Art. 2112 del codice civile
3.Né giova invocare, in senso contrario, gli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario (art. 2112 cod.
Direttiva 2001/23/CE
3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e, in via subordinata, chiede di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art.
Art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile
CONSIDERATO CHE 8.Con l'unico motivo (art. 360, primo comma, n.
art. 2112 cod. civ
3.Né giova invocare, in senso contrario, gli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario (art. 2112 cod. civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell'Unione europea e la normativa nazionale (art.
art. 2112 c.c
10.In fatto è pacifico che, al tempo del fallimento, la ricorrente era passata alle dipendenze della cessionaria, e il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità in forza del fenomeno successorio di cui all'art. 2112 c.c.
art. 1372 c.c
20.Tanto deriva dal principio di relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 c.c.
art. 368 D.Lgs. n. 14/19
428/90, introdotto dall'art. 368 D.Lgs. n. 14/19, in base al quale:"Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19277/18
297/1982, che vieta d'impiegare le disponibilità del Fondo "al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso" (così ancora Cass. n. 19277/18, cit., nonché da ult.
Cass. n. 37789/22
Cass. n. 6842/23
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21449-2022 proposto da: ARRIGO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO VALENZA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati SAMUELA PISCHEDDA, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 510/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 1075/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE Oggetto R.G.N.21449/2022 Cron. Rep. Ud21/10/2025 1.Il signor Arrigo Giuseppe ricorre per cassazione contro la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo che ha accolto il gravame dell'INPS e, in riforma della pronuncia di prime cure, ha respinto la domanda volta a ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con GE.S.I.P. Spa in liquidazione, dichiarata fallita. 2.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che il TFR diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto e che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità con la società Re.Se.T.s.c.p.a., cessionaria del ramo d'azienda.

Difetta, dunque, un requisito imprescindibile per l'intervento solidaristico del Fondo, in quanto non è stato dichiarato insolvente il datore di lavoro che è tale al momento dell'esigibilità del TFR e della proposizione della domanda di ammissione al passivo. 3.Né giova invocare, in senso contrario, gli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario (art. 2112 cod. civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell'Unione europea e la normativa nazionale (art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) hanno tipizzato. 4.L'INPS replica con controricorso. 5.Il ricorso e stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 6.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

CONSIDERATO CHE 8.Con l'unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, della legge n. 428 del 1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e, in via subordinata, chiede di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'interpretazione delle richiamate previsioni della Direttiva del 2001. 9.Il motivo è infondato. 10.In fatto è pacifico che, al tempo del fallimento, la ricorrente era passata alle dipendenze della cessionaria, e il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità in forza del fenomeno successorio di cui all'art. 2112 c.c. 11.Dato questo quadro fattuale, e considerato che l'obbligazione di pagamento del t.f.r. diviene esigibile solo alla data di risoluzione del rapporto, la Corte d'Appello ha correttamente richiamato il costante orientamento di questa Corte (Cass. 19277/18, Cass. 4897/21, Cass. 38696/21, Cass. 39698/21) secondo cui non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia ove, come nel caso, l'insolvenza riguardi non il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui diviene esigibile il t.f.r. 12.Non osta a tale conclusione il fatto che il credito dei lavoratori per t.f.r. sia stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale nei confronti dell'impresa affittante. 13.Infatti, il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo, fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l'Inps, distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l'unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r. 14.La Corte d'Appello ha poi escluso la rilevanza dell'accordo sindacale raggiunto ai sensi dell'art. 47, co. 5 L. n. 428/90 siccome all'epoca non era ancora stata dichiarato il fallimento della cedente. 15.Sul punto il ricorso deduce che sia conforme alla Direttiva 2001/23/UE l'interpretazione dell'art. 47, co. 5 L. n. 428/90 in forza della quale esso è applicabile anche al caso in cui la procedura concorsuale volta alla liquidazione dei beni sia aperta successivamente al trasferimento d'impresa e all'accordo sindacale di deroga dell'art. 2112 c.c. quando i due atti (trasferimento d'impresa con relativo accordo sindacale e dichiarazione di fallimento) intervengano entro un arco temporale ragionevole a garantire il loro collegamento funzionale.

Viene chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sull'interpretazione degli artt. 3 e 5 della citata Direttiva. 16.La questione non è rilevante ai fini della decisione. 17.Questa Corte, a far data da Cass.19277/18, cit., ha infatti già chiarito, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che gli ambiti delle tutele previste dalla Direttiva 987/80/CEE e dalla Direttiva 2001/23/CE si pongono tra loro in netta alternativa, la prima intendendo proteggere i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e la seconda garantire i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o loro parti (così specialmente Cass. 39698/21, Cass.1861/22, che in motivazione hanno rimarcato come deponga chiaramente in tal senso la previsione dell'art. 5, comma 2, lett. a, della Direttiva 2001/23/CE, secondo cui la possibilità che gli Stati membri introducano deroghe al principio che gli obblighi del cedente sono normalmente trasferiti al cessionario dipende per un verso dall'assoggettamento del cedente ad una procedura di insolvenza gestita da una pubblica autorità e dall'altro che tale procedura metta capo "ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE"); e dovendo pertanto escludersi che una qualunque risposta della Corte di Giustizia circa l'interpretazione della Direttiva 2001/23/CE possa aver rilievo ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, i cui presupposti risultano invece scolpiti nella Direttiva 80/987/CEE, la richiesta di rinvio pregiudiziale non può che risultare irrilevante. 18.Invero, la Direttiva 80/987/CEE ha scopo di assicurare una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (così, in motivazione, Cass.4897/21); ed è per contro evidente che, ammettendo l'intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest'ultimo per il TFR maturato alle dipendenze del cedente, si graverebbe il Fondo del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta né dal punto di vista oggettivo (perché il credito al TFR non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze del cessionario), né dal punto di vista soggettivo (perché ad essere fallito o comunque sottoposto a procedura concorsuale è colui che non è più datore di lavoro dell'assicurato); e mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l'insolvenza datoriale e l'inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l'istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell'art. 2, comma 8, L. n. 297/1982, che vieta d'impiegare le disponibilità del Fondo "al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso" (così ancora Cass. n. 19277/18, cit., nonché da ult.

Cass. 37789/22). 19.In coerenza con i suesposti principi questa Corte ha affermato che l'accordo sindacale di deroga ex art. 47, co. 5 L. n. 428/90 non è opponibile all'Inps (Cass. 6842/23, Cass.37789/22). 20.Tanto deriva dal principio di relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 c.c. Come detto, infatti, l'Inps è obbligato verso il lavoratore in forza del distinto e autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e Inps, avente ad oggetto l'intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza. Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell'art.2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, cedente e cessionario dell'azienda.

L'accordo sindacale concluso ai sensi dell'art. 47, co. 5 L. n.428/90 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale. 21.Nemmeno è applicabile il nuovo comma 5-bis dell'art. 47 L. n. 428/90, introdotto dall'art. 368 D.Lgs. n. 14/19, in base al quale:"Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.

80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dalFondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo." 22.Trattasi infatti di una disciplina innovativa (v. Cass.27789/22), come tale non applicabile retroattivamente ad un accordo sindacale del 2014-2015, ovvero antecedentemente alla sua entrata in vigore. 23.Conclusivamente il ricorso va respinto con compensazione delle spese di lite, atteso che i citati orientamenti di questa Corte si sono consolidati successivamente alla proposizione del ricorso. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/02, con conseguente obbligo di