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Ordinanza — n. 1220/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding union assembly rights and procedural deposit errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1220/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Fincantieri S.p.A. against a lower court ruling that denied union members the right to hold paid assemblies. The court held that the procedural defect regarding the late digital filing of the appeal did not invalidate the appeal because the delivery receipt confirmed timely submission. Furthermore, the court affirmed that individual union committee members possess the statutory right to convene meetings independently, consistent with the 2014 Interconfederal Agreement.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 20 legge n. 300/1970; Art. 4, 5 Accordo interconfederale 10.1.2014: In digital proceedings, the delivery receipt determines the perfection of filing despite registration delays, and individual RSU members retain the right to convene paid assemblies under the Interconfederal Agreement.

Parole chiave

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digital filing perfection union assembly rights individual RSU prerogatives interconfederal agreement procedural deadline delivery receipt rule labor law appeal diritti sindacali

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (17.5.2017, decorrente dal deposito della sentenza il 17.11.2016), nonostante il cd.
Art. 20 legge n. 300/1970
sulla rappresentanza, applicabile ratione temporis ) deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee, di cui all'art. 20 della legge n.
Art. 4 Accordo interconfederale 10.1.2014
Art. 5 Accordo interconfederale 10.1.2014
Art. 19 legge n. 300/1970
art. 327 c.p
lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 69/2025
Cass. n. 17328/2019
anche Cass. n. 17328/2019).
Cass. n. 33240/2022
6.La sentenza gravata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia , cui il collegio intende dare continuità (Cass. n. 33240/2022, n.
S.U. n. 13978/2017
2862/2020, S.U. n. 13978/2017), che ha osservato che: - il combinato disposto degli artt.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18462-2020 proposto da: FINCANTIERI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ENZO MORRICO, ANTONELLO DI ROSA; -ricorrente - contro FIOM - CGIL DI VENEZIA FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALMECCANICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, ELENA POLI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 578/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/06/2020 R.G.N. 417/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Assemblea – diritto indizione – iniziativa singolo componente RSU - condizioni R.G.N.18462/2020 Cron. Rep. Ud02/12/2025 Fatti di causa 1. L a Corte d’Appello di Venezia, in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede (di rigetto del ricorso ex art. 28 St. lav. e della conseguente opposizione proposti da FIOM CGIL di Venezia), per quanto qui ancora rileva, accertava e dichiarava la natura antisindacale della condotta posta in essere da Fincantieri e per l'effetto ordinava la cessazione della condotta consistita nel negare il diritto dei singoli componenti la RSU di indire assemblea retribuita (diniego espresso con comunicazione del 18.5.2016).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società con due motivi; resiste l’O.S. con controricorso, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 327, 153, 294 c.p.c., 2697 c.c., 73 disp. att. c.p.c., 16 bis d.l. n. 179/2021, e censura la sentenza impugnata nella parte in cui, superando l'eccezione di decadenza dall'appello, ha omesso di considerare che, a fronte della ricezione della comunicazione di errore fatale relativa al deposito del ricorso, il difensore del sindacato ha inviato nuovamente l'atto solo a decadenza ormai maturata. 2.Il motivo non è fondato. 3.La decisione impugnata sul punto, valutando che l’appello è stato validamente depositato entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (17.5.2017, decorrente dal deposito della sentenza il 17.11.2016), nonostante il cd. errore fatale informatico e mancata registrazione in tale data da parte della Cancelleria, con regolarizzazione il successivo 19.5.2017, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo cui, in tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini (così da ultimo Cass. n. 69/2025, cfr. anche Cass. n. 17328/2019). 4.Con il secondo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 19 e 20 legge n. 300/1970, 1362, 1363 c.c., 4 e 7 accordo interconfederale 10.1.2014: sostiene che la Corte distrettuale ha ritenuto che il diritto di indire assemblee retribuite rientri tra le prerogative del singolo componente della RSU, anziché della RSU collegialmente considerata, in violazione dell'accordo interconfederale di cui sopra. 5.Il motivo non è fondato. 6.La sentenza gravata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia , cui il collegio intende dare continuità (Cass. n. 33240/2022, n. 2862/2020, S.U. n. 13978/2017), che ha osservato che: - il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell'Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 (T.U. sulla rappresentanza, applicabile ratione temporis ) deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee, di cui all'art. 20 della legge n. 300/1970, rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato con le caratteristiche sopra evidenziate; - l’Accordo del 2014, nella stessa ottica dell'Accordo del 1993, ha, infatti, confermato la facoltà delle associazioni sindacali, anche presenti all'interno della RSU, di indire singolarmente l'assemblea,in quanto non tutti i diritti attribuiti dalla legge alla singola RSA sono stati attratti e si sono disgregati all'interno delle RSU; - l’esplicito riferimento al principio maggioritario conferma la natura di organismo a funzione collegiale della RSU, la quale dunque assume il principio di maggioranza quale criterio di espressione del principio democratico nel momento decisionale, senza che tale caratteristica precluda al singolo il mero esercizio di diritti che non importano decisioni vincolanti nei confronti degli altri. 7.In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. 8.Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,