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Ordinanza — n. 1216/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding fixed-term contract conversion due to exceeding 12-month statutory limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1216/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by SO.RI.CAL against a lower court ruling that converted a fixed-term employment contract into an indefinite one. The employee, Gianluca Greco, argued that the employer's actions constituted a de facto extension under specific statutory provisions, while the company contended the extensions were merely administrative delays without renewal intent. The court held that because the total duration exceeded the maximum twelve-month limit for fixed-term contracts, the specific clause allowing short factual continuations was inapplicable, mandating conversion instead.

Regesto Legislator

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Art. 19 co. 4 D.lgs. n. 81/2015; Art. 21 co. 1 D.lgs. n. 81/2015: When a fixed-term employment contract exceeds the maximum duration limit, the specific provision permitting short factual continuations does not apply, and the relationship must be converted to indefinite tenure.

Parole chiave

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fixed-term contract duration conversion to indefinite tenure factual continuations statutory maximum limits labor law interpretation contratto di durata indeterminata scioglimento del contratto a termine prolungamento dell'orario di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 19 co. 4 D.lgs. n. 81/2015
Nella fattispecie, in un contesto normativo in cui la durata massima del rapporto a tempo determinato era di dodici mesi, le proroghe avevano invece determinato una durata superiore a tale limite ed erano avvenute senza indicazione delle tassative esigenzedi cui all’art. 19 co.
Art. 21 co. 1 D.lgs. n. 81/2015
d) ciò non era avvenuto per cui si imponeva la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato in virtù di quanto stabilito dall’art. 21 co. 1 D.lgs. n. 81/2015;
Art. 22 D.lgs. n. 81/2015
1 n.3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 D.lgs. n. 81/2015 e dell’art.
Art. 360 co. 1 n.3 cpc
Con l’unico motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
art. 22 D.lgs. n. 81/2015
1 n.3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 D.lgs. n. 81/2015 e dell’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19680-2024 proposto da: SO.RI.CAL. -SOCIETA' RISORSE IDRICHE CALABRESI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO GIAMPA'; -ricorrente - contro GRECO GIANLUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CONSOLI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 837/2024 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/07/2024 R.G.N. 65/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Oggetto Costituzione rapporto privato R.G.N.19680/2024 Cron. Rep. Ud12/11/2025 Fatti di causa 1. Gianluca Greco adiva il Tribunale di Castrovillari esponendo di avere stipulato, con SO.RI.CAL (Società Risorse Idriche Calabresi) S.p.a. un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 21.1.2019 e cessazione l’8.1.2020, con inquadramento nel 3° livello CCNL Acqua Gas; che il giorno 8.1.2020, data stabilita quale fine del rapporto di lavoro, il responsabile di zona gli aveva comunicato che dal giorno successivo avrebbe potuto continuare a lavorare perché, dalla procedura informatica della gestione del personale, risultava che il suo contratto di lavoro a termine era stato prorogato fino al 17.1.2020; che in data 17.1.2020 il citato responsabile di zona nuovamente gli aveva comunicato la proroga del suo rapporto di lavoro fino all’8.1.2021, perché tanto risultava dalla procedura informatica di gestione del personale; che in data 27.1.2020, momento fino al quale aveva continuato a svolgere le sue mansioni, il responsabile di zona gli aveva comunicato che dal successivo 28.1.2020 non avrebbe più continuato a lavorare.

Chiedeva, pertanto, che fosse accertata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e la illegittimità del licenziamento del 27.1.2020; che fosse dichiarata la conversione del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, con decorrenza 17.1.2020, con riammissione in servizio e pagamento di una indennità risarcitoria.

2. L’adito Tribunale accoglieva la domanda.

3. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 837/2024, rigettava il gravame della società SO.RI.CAL. S.p.a. evidenziando che:

a) il rapporto di lavoro, in forza di due proroghe, era durato dal 21.1.2019 al 27.1.2020, superando la durata di 12 mesi;

b) le due proroghe erano state disposte e comunicate senza forma scritta;

c) la proroga del contratto a termine, in ipotesi di superamento di 12 mesi, poteva avvenire, secondo quanto disposto dagli artt. 19 co. 4 D.lgs. n. 81/2015 e 21 co. 1 D.lgs. n. 81/2015, solo in presenza di determinate esigenze;

d) ciò non era avvenuto per cui si imponeva la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato in virtù di quanto stabilito dall’art. 21 co. 1 D.lgs. n. 81/2015;

e) restava irrilevante il mancato superamento dei termini di cui all’art. 22 co. 2 D.lgs. n. 81/2015.

4. Avverso la sentenza di secondo grado la SO.RI.CAL S.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso Gianluca Greco.

5. Il controricorrente depositava memoria.

6. Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 D.lgs. n. 81/2015 e dell’art. 113 cpc, per non avere la Corte territoriale considerato che la disposizione normativa citata prevedeva e consentiva espressamente brevi prosecuzioni di fatto del rapporto di lavoro, oltre i termini inizialmente fissati, ponendo una limitazione temporale (30 o 50 giorni) e una maggiorazione della retribuzione in favore del lavoratore: ciò era avvenuto nel caso in esame ove non era ravvisabile, in capo alla società, una volontà di prorogare il contratto a termine bensì solo l’intento di avvalersi del cd. “periodo cuscinetto”, senza alcuna proroga o rinnovo del contratto.

2. Il motivo non è fondato.

3. È vero che l’art. 22 del D.lgs. n. 81/2015, ratione temporis vigente, la cui rubrica è “Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine” prevede che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore, ma l’incipitdella norma è costituita dalla presente locuzione: “Fermi i limiti di durata massima di cui all’art. 19”.

4. Nella fattispecie, in un contesto normativo in cui la durata massima del rapporto a tempo determinato era di dodici mesi, le proroghe avevano invece determinato una durata superiore a tale limite ed erano avvenute senza indicazione delle tassative esigenzedi cui all’art. 19 co. 4 ultimo periodo D.lgs. n. 81/2015, ratione temporis applicabile, di talché correttamente la Corte territoriale, conformemente al Tribunale, ha disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ex art. 21 co. 1 terzo periodo D.lgs. n. 81/2015 e ha escluso l’operatività della disposizione di cui all’art. 22 D.lgs. citato perché, essendo stati superati i limiti massimi di durata del contratto a tempo determinato, il caso in esame era fuori dall’ambito applicativo della disposizione di cui è stata denunciata la violazione per la riserva ivi contenuta.

5. A lla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

6. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a