Decreto — n. 1207/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20661/2022 R.G. proposto da: Male Mboup, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Baiocchi -ricorrente- contro Inps - Istituto Nazionale Prevedenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Sferrazza unitamente agli avvocati Vincenzo Stumpo, Massimo Boccia Neri -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.561/2022 depositata il 15/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1207/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 20661/2022 R.G. proposto da: Male Mboup, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Baiocchi -ricorrente- contro Inps - Istituto Nazionale Prevedenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Sferrazza unitamente agli avvocati Vincenzo Stumpo, Massimo Boccia Neri -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.561/2022 depositata il 15/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20661/2022 R.G. proposto da: Male Mboup, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Baiocchi -ricorrente- contro Inps - Istituto Nazionale Prevedenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Sferrazza unitamente agli avvocati Vincenzo Stumpo, Massimo Boccia Neri -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.561/2022 depositata il 15/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 20661/2022 Numero sezionale 78/2026 Numero di raccolta generale 1207/2026 Data pubblicazione 20/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17/01/2026 Fabrizia Garri Numero registro generale 20661/2022 Numero sezionale 78/2026 Numero di raccolta generale 1207/2026 Data pubblicazione 20/01/2026