Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Massamba Mbengue, representing himself against INPS, did not act on the court's proposal to define the case, leading to a deemed renunciation of the appeal. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within 40 days results in a deemed renunciation and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17155/2025 R.G. proposto da: Massamba Mbengue, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Guariso unitamente all’avvocato Livio Neri -ricorrente- contro Inps Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Passarelli unitamente agli avvocati Vincenzo Stumpo, Samuela Pischedda -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.72/2025 depositata il 13/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 17155/2025 Numero sezionale 73/2026 Numero di raccolta generale 1168/2026 Data pubblicazione 20/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17/01/2026 Fabrizia Garri Numero registro generale 17155/2025 Numero sezionale 73/2026 Numero di raccolta generale 1168/2026 Data pubblicazione 20/01/2026