Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, representing a transport company, challenged a lower court judgment against an individual without acting promptly after the proposal for settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9957/2025 R.G. proposto da: Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Garramone unitamente all’avvocato Sergio Alberto Codella -ricorrente- contro Marco Pagnotta, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Civitelli unitamente agli avvocati Francesca Quadrio, Alba Chiara Elena Civitelli controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.839/2024 depositata il 24/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 9957/2025 Numero sezionale 69/2026 Numero di raccolta generale 1139/2026 Data pubblicazione 20/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17/01/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 9957/2025 Numero sezionale 69/2026 Numero di raccolta generale 1139/2026 Data pubblicazione 20/01/2026