Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. Posti Italiane SPA filed the appeal against a lower court judgment, but remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within 40 days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1958/2024 R.G. proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Giampiero Proia con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro CLAUDIO BIZZARRO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Ernesto Maria Cirillo con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2656/2023 emessa da Corte di appello di ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 1958/2024 Numero sezionale 67/2026 Numero di raccolta generale 1083/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 1958/2024 Numero sezionale 67/2026 Numero di raccolta generale 1083/2026 Data pubblicazione 19/01/2026