Decreto — n. 1079/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18999/2022R.G. proposto da: SERMATTEI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché SERGIO SERMATTEI in proprio, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giulio Guarnieri e Rocco Agostino con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrenti- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI LUCCA E MASSA CARRARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 28/2022 emessa da Corte di appello di FIRENZE Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1079/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18999/2022R.G. proposto da: SERMATTEI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché SERGIO SERMATTEI in proprio, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giulio Guarnieri e Rocco Agostino con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrenti- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI LUCCA E MASSA CARRARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 28/2022 emessa da Corte di appello di FIRENZE Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Cos