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Decreto — n. 1079/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1079/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1079/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18999/2022R.G. proposto da: SERMATTEI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché SERGIO SERMATTEI in proprio, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giulio Guarnieri e Rocco Agostino con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrenti- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI LUCCA E MASSA CARRARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 28/2022 emessa da Corte di appello di FIRENZE Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1079/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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pagamento a contanti del saldo condono delle spese procedurali recupero delle spese esecutive condanna al pagamento pecuniario anticipo delle spese procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
28/2022 emessa da Corte di appello di FIRENZE Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18999/2022R.G. proposto da: SERMATTEI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché SERGIO SERMATTEI in proprio, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giulio Guarnieri e Rocco Agostino con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrenti- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI LUCCA E MASSA CARRARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 28/2022 emessa da Corte di appello di FIRENZE Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Cos