Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, Andrea Ferrari, represented by Alberto Marelli and Stefania Maniscalco, did not act on the proposal sent by the court, while the respondent, Event Management S.R.L., defended its position. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the judgment.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6785/2024 R.G. proposto da: ANDREA FERRARI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Marelli e Stefania Maniscalco con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro EVENT MANAGEMENT S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Legnaioli con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1075/2023 emessa da Corte di appello di MILANO.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 6785/2024 Numero sezionale 60/2026 Numero di raccolta generale 1054/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 6785/2024 Numero sezionale 60/2026 Numero di raccolta generale 1054/2026 Data pubblicazione 19/01/2026