Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Vaccaro Galluzzi Gianluca, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, S.A.M.I. Società per Azioni Michelin Italiana, sought the dismissal of the proceedings. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the case and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8867/2025 R.G. proposto da: VACCARO GALLUZZI GIANLUCA, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Gallo con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro S.A.M.I. SOCIETA’ PER AZIONI MICHELIN ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Fanelli con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 300/2024 emessa dalla Corte di appello di TORINO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 8867/2025 Numero sezionale 59/2026 Numero di raccolta generale 1049/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 8867/2025 Numero sezionale 59/2026 Numero di raccolta generale 1049/2026 Data pubblicazione 19/01/2026