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Decreto — n. 1029/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1029/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1029/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10250/2025 R.G. proposto da: PANZERI GIOVANNI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Redaelli Faini con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI COMO-LECCO- SONDRIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 44/2025 emessa dalla Corte di appello di MILANO.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1029/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 10250/2025 Numero sezionale 56/2026 Numero di raccolta generale 1029/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario pagamento a contanti del saldo spese di esecuzione opposizione al precetto esecutivo fine del processo procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 10250/2025 Numero sezionale 56/2026 Numero di raccolta generale 1029/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10250/2025 R.G. proposto da: PANZERI GIOVANNI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Redaelli Faini con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI COMO-LECCO- SONDRIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 44/2025 emessa dalla Corte di appello di MILANO.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 10250/2025 Numero sezionale 56/2026 Numero di raccolta generale 1029/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 10250/2025 Numero sezionale 56/2026 Numero di raccolta generale 1029/2026 Data pubblicazione 19/01/2026