Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Braccolino Lavinia, did not act to preserve the right to have the case reviewed by the Supreme Court. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma c.p.c.; Art. 391, secondo comma c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7885/2025 R.G. proposto da: BRACCOLINO LAVINIA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA MAROCCO -ricorrente- contro MERQURIO PHARMA SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO VITALE unitamente all’avvocato ROBERTO ZENO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.129/2025 depositata il 15/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7885/2025 Numero sezionale 54/2026 Numero di raccolta generale 1024/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 18/01/2026 Antonella Pagetta Numero registro generale 7885/2025 Numero sezionale 54/2026 Numero di raccolta generale 1024/2026 Data pubblicazione 19/01/2026