Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for case termination. The appellant, representing Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., had not responded to the court's proposal to settle the case, while the opposing party argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for termination within forty days constitutes a deemed withdrawal of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9323/2025R.G. proposto da: ITALO – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Luca Garramone e Sergio Alberto Codella, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Pierventura Cono, Andrea Pugliese e Daniele Sdogati, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Carapelle, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenzan. 798/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di MILANO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.2 10 , 00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre. Così