Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. Mouhsine El Akhdar, representing Lynx S.r.l. and others, did not act to preserve the appeal after the procedural deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24769/2024 R.G. proposto da: Mouhsine El Akhdar, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marchese -ricorrente- contro Lynx S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Spelta -controricorrente- nonché contro Sapiens S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, Tnt Global Express S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.132/2024 depositata il 12/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 24769/2024 Numero sezionale 51/2026 Numero di raccolta generale 1020/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15/01/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 24769/2024 Numero sezionale 51/2026 Numero di raccolta generale 1020/2026 Data pubblicazione 19/01/2026