Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, represented by New Abacus Studio, did not act within the timeframe, while the respondent parties, including INPS, maintained their position. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following a proposal for judgment termination constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4049/2025R.G. proposto da: NEW ABACUS STUDIO ASSOCIATO DEI DOTT. MANGIAGLI A. RAG. VASSALLO M.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentat a e difes a dall’avvocato Salvatore Ciulla con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro MIGNEMI GIUSEPPINA, domiciliata come in atti, rappresentat a e difesadall’avvocato Liana Bauccio con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- nonché INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Carla d’Aloisio, Antonino Sgroi, Emanuele De Rose, Ester Ada Vita Sciplino con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1173/2024 emessa da Corte di appello di CATANIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,50per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.