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Ordinanza — n. 999/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; INPS TFR claim against guaranty fund rejected on continuity grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 999/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Elisa Anna Castaldi against the Palermo Court of Appeal was dismissed following the client's formal withdrawal of the request. The lower court had rejected the claim for a termination benefit (TFR) payable by the National Social Security Institute (INPS) as a guarantor, ruling that the employment relationship continued without interruption to the successor company, Reset. Consequently, the legal prerequisite for the guaranty fund's intervention was deemed absent because the original employer was not declared insolvent at the time the benefit became due.

Regesto Legislator

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Art. 47, commi 4-bis e 5 della legge n. 428 del 1990; Art. 2112 cod. civ.: The guaranty fund's liability for termination benefits arises only upon the insolvency of the original employer at the time of the benefit's exigibility, and continuity of employment with the successor company precludes such intervention.

Parole chiave

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termination benefit exigibility company transfer continuity guaranty fund liability insolvency prerequisite cassation withdrawal fondo di garanzia assicurativo caso di garanzia bancaria fondo di assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 47, commi 4-bis e 5 della legge n. 428 del 1990
civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell’Unione europea e la normativa nazionale (art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n.
Art. 2112 cod. civ.
Né giova invocare, in senso contrario, gli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario (art. 2112 cod. civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell’Unione europea e la normativa nazionale (art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.
Art. 390 cod. proc. civ.
È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso.
art. 2112 cod. civ
Né giova invocare, in senso contrario, gli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario (art. 2112 cod. civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell’Unione europea e la normativa nazionale (art.
art. 390 cod. proc. civ
È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ.
art. 92 cod. proc. civ
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, evidenziata nella pronuncia d’appello a fondamento della scelta di applicare l’art. 92 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., n.23509 del 2025
e, da ultimo, ai medesimi fini, in Cass., sez. lav., n.23509 del 2025, in relazione ad analoga fattispecie.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25486-2022 proposto da: CASTALDI ELISA ANNA, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMILIANO VALENZA, MARIA SAIA; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, SAMUELA PISCHEDDA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 674/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/06/2022 R.G.N. 618/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. Oggetto Fondo di garanzia e TFR. Cessione d’azienda R.G.N.25486/2022 Cron. Rep. Ud.21/10/2025 RILEVATO CHE:

1. La parte in epigrafe ricorre per cassazione contro la sentenza n. 674 del 2022, pronunciata dalla Corte d’appello di Palermo e depositata il 13 giugno 2022, che ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di Elisa Anna Castaldi, volta a ottenere dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con GE.S.I.P. s.p.a. in liquidazione, dichiarata fallita. 1.1. A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che il TFR diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto e che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità con la società Reset, cessionaria del ramo d’azienda.

Difetta, dunque, un requisito imprescindibile per l’intervento solidaristico del Fondo, in quanto non è stato dichiarato insolvente il datore di lavoro che è tale al momento dell’esigibilità del TFR e della proposizione della domanda di ammissione al passivo. Né giova invocare, in senso contrario, gli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario (art. 2112 cod. civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell’Unione europea e la normativa nazionale (art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) hanno tipizzato. 2.L’INPS replica con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

3. Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 47, commi 4-bise 5, della legge n. 428 del 1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e, in via subordinata, chiede di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sull’interpretazione delle richiamate previsioni della Direttiva del 2001.

4. È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ.

5. Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.

6. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, evidenziata nella pronuncia d’appello a fondamento della scelta di applicare l’art. 92 cod. proc. civ. e, da ultimo, ai medesimi fini, in Cass., sez. lav., n.23509 del 2025, in relazione ad analoga fattispecie.

7. La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa le spese