Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for seeking retrial on facts rather than legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments sought a re-examination of factual findings rather than a legal error. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a debt arising from an overpayment of social benefits, arguing false application of civil code provisions and misrepresentation of evidence. The Court ruled that the lower court's decision was based on clear documentary proof and that the appellant's claims amounted to an improper request for a new fact-finding, which is not permitted at the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the grounds alleged are merely requests for a re-evaluation of the facts of the case, as the Supreme Court cannot substitute its own assessment of evidence for that of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11477-2020 proposto da: FRASCA PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO FREZZA; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 652/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2020 R.G.N. 824/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dallaConsigliera Dott.
GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: Oggetto Assistenza R.G.N.11477/2020 Cron. Rep. Ud.21/10/2025 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di Pasquale Frasca per euro 2.064,92,a titolo di riliquidazione dell'assegno sociale. 1.1. A fondamento della decisione , la Corte territoriale ha ritenuto che alcuna somma fosse dovuta all’assistito in ragione di un controcredito - derivante da un indeb i to comunicato il 7 novembre 2013 e posto in compensazione - e del pagamento della somma residua,con la rata di novembre 2014. 1.2.
In particolare, l’indebito era conseguito alla minor misura dell’assegno dovuto, per i redditi dichiarati nel 2011 . I documenti prodotti , ivi compreso il provvedimento di riliquidazione del 2014, dimostravano la circostanza, così come provavano il pagamento del residuo, peraltro non contestato.
2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso Pasquale Frasca, sulla base di due motivi, cui ha resistito l’Inps con controricorso. CONSIDERATO CHE:
3. Con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c. nonché dell'art 35 c.p.c. in relazione all'eccezione di compensazione. Per il ricorrente, la pronuncia non chiarirebbe le ragioni dell’indebito ed opererebbe una illegittima inversione dell'onere probatorio. Si assume la mancata ricezione della comunicazione dell’indebito e, comunque, l’insussistenza dello stesso.
4. Con il secondo motivo - ai sensi dell'art 360 n . 5 c.p.c. - è dedotto il travisamento dei fatti in punto di valutazione delle prove. È dedotta la tempestiva contestazione della documentazione depositata dell'Inps e, in ogni caso, l'ininfluenza della stessa ai fini della decisione.
5. I due motivi possono congiuntamente esaminarsi , presentando plurimi e analoghi profili diinammissibilità. 5.1. Come sinteticamente riportato nello storico di lite, la sentenza impugnata, con una motivazioneche rispetta il minimo costituzionale, chiarisce le ragioni della decisione ; la Corte di merito, con argomentazioni coerenti ed obbiettivamente idonee a d ar conto del percorso adottato per la formazione del convincimento, ha accert a to la sussistenza di un indebito, derivante dal pagamento, in relazione ad un certo periodo, dell’assegno in misura maggiore a quella dovuta , per la contestuale percezione di redditi derivanti dal trattamento pensionistico di vecchiaia. 5.2.
Diverso è, ovviamente , il piano della condivisione del decisum, che, tuttavia , le ce n sure di cui al ricorso non scalfiscono adeguatamente. scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni(tra le tante, Cass. n. 26739 del 2024). Nell’ipotesi di causa, infatti, la Corte territoriale – a torto o a ragione-ha ritenuto documentalmente provato 7. Inappropriato è anche il riferimento al travisamento della prova. 7.1. Al riguardo, soccorrono i principi enunciati dalle Sezioni Unite, nella pronuncia n. 5792 del 2024.
Punto di partenza del richiamato arresto è la conferma – pur all’esito della riforma del vizio di motivazione realizzata dal legislatore del 2012-del principio consolidato secondo cui l’errore che cade sul momento percettivo del dato probatorio, nella sua oggettività, trova rimedio nell’Ordinamento attraverso lo strumento della revocazione. 7.2. Secondo le Sezioni Unite, il vizio del cd. travisamento della prova è denunciabile in cassazione nel solo caso in cui la revocazione sia impedita dall’art. 395 n.4 c.p.c., per il carattere controverso del fatto sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
In particolare, si è precisato che il carattere controverso del fatto, a norma dell’art. 395, n. 4, cit., non attiene al fatto da provare (cui si riferisce l'articolo 2697 c.c.) ma al dato probatorio. Si tratta del caso in cui tra le parti si svolga un dibattito su di un dato probatorio che, invece, è palese (le Sezioni Unite immaginano il «surreale» dibattito sul quesito se una fotografia, che palesemente rappresenta un'autovettura, possa rappresentare invece un fiume) ed il giudice, prendendo atto del contrasto e pronunciandosi, incorra in una svista (nell’esempio posto, il giudice «affermi che l'autovettura rappresenta proprio un fiume»).
In tale caso - in cui il travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti- il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (in motivazione, punto 10.15). 7.3. All’evidenza, a lcun « travisamento » dei dati probatori è argomentato dal ricorrente con i motivi di ricorso che, al di là della loro formale rubricazione, sollecitano piuttostoun riesame dei fatti di causa, non consentito in questa sede di legittimità.
8. Per quanto innanzi, segue l’inammissibilità del ricorso, con le speseche seguono la soccombenza e si liquidano coma da dispositivo.Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.