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Ordinanza — n. 994/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses TFR claim against INPS Guarantee Fund due to lack of employer insolvency at payment time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 994/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Maurizio Imparato's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision denying his claim for a paid-up pension (TFR) from the INPS Guarantee Fund. The appellant argued that collective agreements derogating from civil law should exempt the guarantor fund from payment, but the court held that the fund's intervention requires the employer's insolvency at the time the pension becomes due. Since the employer was not insolvent when the obligation arose, the statutory conditions for the fund's solidarity intervention were not met, and the civil law agreements could not override this specific social security requirement.

Regesto Legislator

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Art. 47 della legge n. 428 del 1990; Art. 2112 cod. civ.; The Guarantee Fund's intervention requires employer insolvency at the time of TFR exigibility, rendering collective derogatory agreements inapplicable to the social security obligation.

Parole chiave

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TFR Guarantee Fund Employer Insolvency Requirement Collective Agreement Derogation Social Security Solidarity Business Transfer Liability prova insufficiente dell'aggravamento clinico condizione del diritto alla prestazione assicurativa inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 47 della legge n. 428 del 1990
Con il secondo motivo , deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47 della legge n. 428 del 1990 e dell’art.2112 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che gli accordi stipulati ai sensi del cit.
Art. 2112 cod. civ.
47 comportavano la deroga alle previsioni dell’art. 2112 cod. civ.
Art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982
Una diversa interpretazione distoglierebbe il Fondo di garanzia «finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato» dalla sua funzione primaria « in contrasto con l’art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982[…]» (Cass.
Art. 368, comma 4, lettera d), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Significativo, a tale riguardo, è stato considerato il fatto che il legislatore, con l’art. 368, comma 4, lettera d), del d.lgs.
Art. 13, comma 1-bis del d.lgs. 34/2000
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdell’art. 13
art. 2112 cod. civ
47 comportavano la deroga alle previsioni dell’art. 2112 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23499 del 2024
In ordine al le questioni che formano oggetto del ricorso e in relazione alla medesima fattispecie concreta, la Cortesi è, infatti, già pronunciata in numerose occasioni ( v., tra le tante, Cass. n. 23499 del 2024, Cass.
Cass. n. 23562 del 2024
23499 del 2024, Cass. n. 23562 del 2024, Cass.
Cass. n. 30995 del 2024
23562 del 2024, Cass. n. 30995 del 2024, Cass.
Cass. n. 31338 del 2024
30995 del 2024, Cass. n. 31338 del 2024, Cass.
Cass. n. 19277 del 2018
con richiamo di Cass. n. 19277 del 2018, punto 22).
Cass. n. 37789 del 2022
con richiamo a Cass. n. 37789 del 2022, punto 5).
Cass. n. 16740 del 2024
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9505-2023 proposto da: IMPARATO MAURIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO PROVENZANO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - avverso la sentenza n. 929/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/10/2022 R.G.N. 187/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento del gravame proposto dall’Inps e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la Oggetto Azione nei confronti del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS. R.G.N.9505/2023 Cron. Rep. Ud.21/10/2025 domanda dell’odierno ricorrente volta ad ottenere dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con GE.S.I.P. s.p.a. in liquidazione, dichiarata fallita. 1.1. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che il TFR diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto e che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro era proseguito , senza soluzione di continuità , con la società Reset, cessionaria del ramo d’azienda.

Ha evidenziato, dunque, l’assenza di un requisito imprescindibile per l’intervento solidaristico del Fondo, in quanto non veniva dichiarato insolvente il datore di lavoro che era tale al momento dell’esigibilità del TFR e della proposizione della domanda di ammissione al passivo. 1.2. Neppure potevano invocar si , in senso contrario, gli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario (art.2112 cod. civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell’Unione europea e la normativa nazionale (art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) hanno tipizzato.

2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione Maurizio Imparato, con due motivi. L’Inps è rimasto intimato CONSIDERATO CHE:

3. Con un primo motivo, parte ricorrente censura la statuizione della Corte di appello nella parte in cui afferma che, al tempo dell’accordo, la cedente non era coinvolta in una procedura concorsuale e non risultavano, dunque, integrati i tassativi presupposti divalidità della deroga.

4. Con il secondo motivo , deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47 della legge n. 428 del 1990 e dell’art.2112 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che gli accordi stipulati ai sensi del cit. art. 47 comportavano la deroga alle previsioni dell’art. 2112 cod. civ.

5. I due motivi vanno scrutinati congiuntamente, per la connessione che li unisce, e, nel loro complesso, devono essere disattesiin base ai precedenti di questa Corte. 5.1. In ordine al le questioni che formano oggetto del ricorso e in relazione alla medesima fattispecie concreta, la Cortesi è, infatti, già pronunciata in numerose occasioni ( v., tra le tante, Cass. n. 23499 del 2024, Cass. n. 23562 del 2024, Cass. n. 30995 del 2024, Cass. n. 31338 del 2024, Cass. n. 31604 del 2024, Cass. n. 31620 del 2024). A l percorso argomentativo che sottende i precedenti indicati e a i principi espressi-che, di seguito , nei passaggi essenziali si riportano - il Collegio intende assicurare continuità in questa sede. 5.2.

Sulla premessa fattuale, pacifica in causa , che il ricorrente è passato alle dipendenze della cessionaria, con prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, la Corte ha osservato che l’obbligazione di pagamento del t.f.r. diviene esigibile solo alla data di risoluzione del rapporto e che, pertanto, correttamente la Corte d’appello di Palermo aveva richiamato l’orientamento (Cass.n. 19277 del 2018 e altre ) secondo cui non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia quando, come nella specie, l’insolvenza non riguardi il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui diviene esigibile il credito.

Tra gli elementi costitutivi della pretesa dedotta in causa, si annoverano, infatti, l’obbligo attuale di pagamento del TFR e l’insolvenza di chi sia datore di lavoro allorché tale obbligo sia azionabile (Cass. n. 23562 del 2024 cit. in motiv. con richiamo di Cass. n. 19277 del 2018, punto 22). 5.3. Una diversa interpretazione distoglierebbe il Fondo di garanzia «finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato» dalla sua funzione primaria « in contrasto con l’art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982[…]» (Cass. n. 23562 del 2024 cit. con richiamo a Cass. n. 37789 del 2022, punto 5).

Significativo, a tale riguardo, è stato considerato il fatto che il legislatore, con l’art. 368, comma 4, lettera d), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ( ratione temporis non applicabile) , è intervenuto espressamente per sancire l’immediata esigibilità del trattamento di fine rapporto nei confronti del cedente dell’azienda, con una normativa «marcatamente innovativ(a)», inidonea, perciò, a « somministrare utili indicazioni ermeneutiche in ordine alla disciplina previgente» (Cass. n. 23562 del 2024 cit. sulla scia di Cass. n. 37789 del 2022, cit., punto 9.3.). 5.4.

Si è esclusa, in ogni caso, la rilevanza degli accordi derogatori all’art. 2112 cod. civ., che, da un lato, non rimuovono l’ostacolo dell’inesigibilità e, dall’altro, non sono opponibili all’INPS. 5.5. L’intervento del Fondo di garanzia è assoggettato a una disciplina imperativa «distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell’azienda. L’accordo sindacale concluso ai sensi dell’art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale» (Cass.n. 23562 del 2024 in motivaz. sulla base di Cass. n. 16740del 2024 ). 5.6.

Non si è mancato, in ultimo, di osservare che i giudici d’appello hanno escluso la riconducibilità degli accordi , nello specifico stipulati, tanto alla previsione dell’art. 47, comma 4- bis, della legge n. 428 del 1990 quanto a quella delineata dal comma 5 della medesima disposizionee che – come è nel caso dell’odierno ricorso–i rilievi « non solo sconfinano nell’àmbito della valutazione delle prove, demandata ai giudici del merito, e ambiscono a un più favorevole inquadramento delle prove acquisite, a fronte di una sentenza che ha soppesato tutti i dati rilevanti»ma neppure considerano che «la portata derogatoria degli accordi è ancorata a presupposti tassativi, che devono essere intesi con rigore, in quanto si ripercuotono sulle fondamentali garanzie che competono al lavoratore in occasione del trasferimento d’azienda»(ancora Cass. n. 23562 del 2024 in motivaz.).

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’INPS. Sussistono , invece, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdell’art. 13