Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 992/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands social benefit recovery case to lower court to examine good faith and fault elements.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 992/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court remanded the case for retrial to address the specific legal issues regarding the recovery of social benefits. The lower courts had dismissed the claim for non-repetition of overpaid amounts, ruling that the beneficiary failed to prove the correct calculation of funds received. The Court of Cassation found the first instance insufficient to fully analyze the elements of good faith and fault required to block restitution under sector-specific rules. Consequently, the case was sent back to the lower court for a complete examination of these qualifying factors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 52 L. 88/89; Art. 13 L. 412/91: In the recovery of social benefits, the general rule of unconditional restitution does not apply; instead, non-repetition is excluded only in cases of fault or bad faith by the recipient, requiring a specific analysis of good faith and reliance interests.

Parole chiave

Generato dall'IA
social benefits recovery non-repetition of debt good faith requirement fault in restitution sector-specific rules affidamento meritevole irripetibilità assegno sociale restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52 della legge n. 88/89
Ud.21/10/2025 il periodo dal 2003 al 2012, trattandosi invece – ad avviso del ricorrente - di un errore di calcolo delle somme dovute, imputabile esclusivamente all’Istituto previdenziale, con conseguente loro irripetibilità, ai sensi dell’art. 52 della legge n. 88/89 edell’art.
Art. 13 della legge n. 412/91
88/89 edell’art. 13 della legge n. 412/91.
Art. 2033 c.c.
Considerato che: Con il primo e secondo motivo di ricorso (aventi analoga rubrica), il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2033 c.c. e dell’art.
art. 2033 c.c
Considerato che: Con il primo e secondo motivo di ricorso (aventi analoga rubrica), il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2033 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. VI - L, 30 giugno 2020, n. 13223
Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004
Dalla normativa sull’indebito assistenziale si può evincere «un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell’indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004).
Cass., sez. lav., 23 gennaio 2008, n. 1446
Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617
del Considerato in diritto; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, e 20 maggio 2021, n.
Cass., sez. lav., 20 maggio 2021, n. 13915
Cass., sez. lav., 28 giugno 2025, n. 17396
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27891-2020 proposto da: GIUNTA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FALDUZZI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 78/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 21/02/2020 R.G.N. 3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 27891/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 21.2.2020 n. 78, la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava il gravame proposto da Giunta Francesco avverso la sentenza del Tribunale di Enna che aveva rigettato il ricorso di quest’ultimo (titolare del trattamento pensionistico assistenziale “assegno sociale”) volto a chiedere l’irripetibilità della somma di € 21.371,22 richiesta in restituzione dall’Inps a seguito di rideterminazione dell’assegno mensile, sulla scorta di un presunto indebito di cui il pensionato avrebbe usufruito per Oggetto R.G.N.27891/2020 Cron.

Rep. Ud.21/10/2025 il periodo dal 2003 al 2012, trattandosi invece – ad avviso del ricorrente - di un errore di calcolo delle somme dovute, imputabile esclusivamente all’Istituto previdenziale, con conseguente loro irripetibilità, ai sensi dell’art. 52 della legge n. 88/89 edell’art. 13 della legge n. 412/91. Il tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che nella materia della pensione sociale, in quanto avente carattere assistenziale, non trova applicazione la disciplina dell’indebito pensionistico ma quella generale in materia di indebito dettata dall’art.2033 c.c., con conseguente irrilevanza dell’accertamento relativo alla imputabilità soggettiva della erogazione in eccesso la quale, se esistente, deve essere in ogni caso restituita, gravando in capo al beneficiario dare la prova della correttezza delle somme ricevute per il titolo indicato, mentre, il ricorrente nulla aveva allegato in merito ai prescritti requisiti reddituali, all’uopo previsti dalla legge.

La Corte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha precisato che la irripetibilità delle somme indebitamente percepite costituisce, a tutt’oggi, un principio generale di settore, senza distinzioni tra i diversi istituti pensionistici, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato, mentre l’omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite e nella specie, il pensionato non aveva comunicato all’istituto previdenziale la propria situazione reddituale, al fine di escludere il dolo, dovendosi, pertanto, ammettere la ripetizione, senza il rispetto dei termini di decadenza annuale e nei limiti della prescrizione decennale, versandosi al di fuori dell’ipotesi dell’indebito per errore imputabile all’istituto che, in caso di buona fede dell’accipiens, non ne consentirebbe viceversa la ripetizione.

Avverso tale sentenza, Giunta Francesco ricorre in cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo e secondo motivo di ricorso (aventi analoga rubrica), il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 13 della legge n. 412/91 e dell’art. 52 della legge n. 88/89, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva considerato l’errore dell’Inps e il suo comportamento omissivo e per avere considerato sussistente il dolo del signor Giunta nella percezione delle somme (primo motivo) e perché la Corte d’appello aveva omesso di dichiarare la decadenza e la prescrizione dei diritto dell’Inps a ottenere la restituzione di quantoversato (secondo motivo).

Il giudizio trae origine da una richiesta di restituzione dell’assegno sociale, indebitamente corrisposto all’odierna ricorrente, sprovvista degl’indispensabili requisiti reddituali. Profilo, quest’ultimo, non più controverso, come risulta dagli atti. Le censure, pur menzionando anche la normativa sull’indebito previdenziale, nella loro parte saliente invocano l’applicazione delle regole sull’indebito assistenziale, che si attagliano alla restituzione dell’assegno sociale (Cass., sez. lav., 2 luglio 2021, n. 18820, e, di recente, Cass., sez. lav., 23 agosto 2024, n. 23032) e consentono all’Istituto di agire in ripetizione, nell’ipotesi di carenza dei requisiti reddituali, solo a far data dal provvedimento che accerti il venir meno dei presupposti, salvo che non si riscontri il dolo dell’accipiens (Cass., sez.

VI - L, 30 giugno 2020, n. 13223). Dalla normativa sull’indebito assistenziale si può evincere «un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell’indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004). In virtù di tale principio, «in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento » (Cass., sez. lav., 23 gennaio 2008, n. 1446, punto 3.4. del Considerato in diritto; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, e 20 maggio 2021, n. 13915).

A supporto delle critiche, la ricorrente rimarca che solo una condotta dolosa potrebbe escludere lo ius retentionis dell’assegno sociale percepito e che nessun dolo si può addebitare a chi ha trasmesso regolarmente le dichiarazioni all’amministrazione finanziaria, così consentendo anche all’Istituto di averne puntuale conoscenza. A tali argomenti il controricorrente replica che l’acclarata insussistenza dei requisiti reddituali, derivante dalla piana applicazione della disciplina vigente che i consociati sono tenuti a conoscere, implica la ripetibilità dell’indebito sin dall’origine e rende superflua la disamina dell’elemento soggettivo dell’accipiens (pagine 5 e 6 del controricorso).

In questa prospettiva, non sarebbe necessaria alcuna indagine sul dolo della beneficiaria e si coglierebbe in re ipsal’insussistenza di un affidamento meritevole di tutela, che rappresenterebbe il solo elemento suscettibile di paralizzare la pretesa restitutoria dell’ente. In ogni caso, secondo l’Istituto, vi sarebbe stato un’omessa comunicazione di dati rilevanti (mancata rendicontazione annuale, della situazione reddituale del ricorrente all’Inps), idonei a incidere sulla sussistenza del diritto a trattenere i ratei percepiti. Il ricorso interpella, dunque, questa Corte sulla rilevanza e sugli elementi qualificanti del coefficiente doloso e sui tratti distintivi della situazione idonea a generare affidamento (da ultimo, in generale, Cass., sez. lav., 28 giugno 2025, n. 17396), afronte della carenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della prestazione e, per altro verso, dell’adombrata possibilità, concessa all’Istituto, di conoscere le dichiarazioni tempestivamente trasmesse all’amministrazione finanziaria.

Suipresupposti dell’irripetibilità della peculiare prestazione dell’assegno sociale –questione suscettibile di riproporsi in una molteplicità di casi – si rivela utile la trattazione in pubblica udienza, con l’apporto della Procura generale e della discussione tra le parti. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione i