Supreme Court dismisses workers' claim for TFR and pension fund benefits under Guarantee Fund due to lack of insolvency prerequisites.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation rejected the appeal filed by workers against the INPS regarding their claim for pension benefits and termination indemnities. The workers argued for the intervention of the Guarantee Fund because their employer became insolvent, but the court found that the transfer of the business occurred while both companies were solvent. Consequently, the court ruled that the collective agreement could not override the statutory requirement for immediate debt exigibility, which is a prerequisite for the Guarantee Fund's intervention. The decision affirms that the fund only steps in upon the definitive cessation of the employment relationship, not merely upon the subsequent insolvency of the transferring company.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990; Art. 2112, comma 1, c.c.; Art. 2120, c.c.: A collective agreement regarding the transfer of a business cannot derogate from the principle that the Guarantee Fund intervenes only upon the definitive cessation of the employment relationship, even if the transferring company becomes insolvent subsequently.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30382-2022 proposto da: GAMBINO VINCENT, TODARO FABIO, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTA PALOTTI; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - avverso la sentenza n. 585/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/06/2022 R.G.N. 345/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 30382/22 Rilevato che: Con sentenza del giorno 17.6.2022 n. 585, la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame proposto Gambino Vincent e Todaro Oggetto R.G.N.30382/2022 Cron.
Rep. Ud.21/10/2025 Fabio avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva rigettato il ricorso di questi ultimi volto a chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia con condanna dell’Inps a pagare loro gli importi meglio indicati in ricorso, a titolo di retribuzioni, TFRe a titolo di quote non versate al fondo complementare, somme maturate nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con Linkra srl –successivamente dichiarata insolvente e per la quale era stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria –nei limiti del credito ammesso al passivo, nella corrispondente procedura concorsuale.
Il tribunale ha rigettato la domanda di richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per l’assenza dei relativi presupposti, perché al momento del passaggio dei lavoratori dall’impresa cedente, Linkra srl, all’impresa cessionaria, Cordon Electronics Italia srl, entrambe le aziende erano in bonis, essendo stata solo successivamente a tale passaggio, dichiarata insolvente l’impresa cedente (e non la cessionaria), né vi era stata risoluzione del rapporto di lavoro, essendo il rapporto proseguito con l’impresacessionaria, senza soluzione di continuità.
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, all’esito del gravame dei ricorrenti, non potendo gli accordi sindacali, ex art. 47 della legge n. 428/90 (di rinuncia dei lavoratori ad avvalersi della solidarietà tra le imprese, per ottenere le proprie spettanze), derogare all’applicazione dell’art.2112 c.c., in quanto intervenuti, nell’ambito della vicenda circolatoria dell’azienda, quando le imprese erano entrambe in bonis e la procedura di amministrazione straordinaria aveva riguardato la sola società cedente, ma successivamente al trasferimento d’azienda e al passaggio dei lavoratori alle dipendenze della società cessionaria.
In riferimento alla richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per le somme non corrisposte dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare, la Corte del merito ha escluso l’erogazione diretta al lavoratore delle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia, a titolo di prestazioni complementari, escludendo che si trattasse di retribuzione direttamente esigibile dal prestatore di lavoro nei confronti del datore di lavoro anche perché l’obbligo del datore di lavoro al versamento sussiste nei confronti del fondo complementare e non del lavoratore e nasce da un rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro che ne è un mero presupposto, ma non la fonte.
Avverso tale sentenza, Gambino Vincent e Todaro Fabio ricorrono in cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo e secondo motivo di ricorso (aventi sostanzialmente analogo contenuto), i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 della legge n. 297/82 e degli artt. 2 commi 1 e 3, dell’art. 5 commi 1 e 2 del d.lgs. n.80/92, con riferimento all’art. 2112 c.c. e all’art. 47 della legge n. 428/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per non avere la Corte del merito ritenuto intervenuta la deroga all’art. 2112 c.c., in presenza di accordi ex art. 47 della legge 428/90 e in relazione alla società cedente in amministrazione controllata.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati. Si controverte dell'idoneità dell'accordo sindacale, ex art. 47 commi 4 bis e 5 cit.,intervenuto nell'ambito del trasferimento del ramo di azienda dalla cedente Linkra srl alla cessionaria Cordon Electronics Italia srl, a derogare al principio di cui all'art.2112 c.c., secondo il quale il trasferimento dell'azienda non produce alcuna soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, che continua con il cessionario alle medesime condizioni per le quali era stato stipulato dal cedente.
Come già affermato da questa Corte in numerose pronunce, in materia di trasferimento d'azienda (vedi, tra le altre, Cass. n. 3963/22, Cass. 6842/23, con ampi riferimenti alla disciplina del diritto dell’Unione e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, da intendersi qui richiamati), l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, nella sua formulazione ratione temporis vigente, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario.
La fattispecie in esame, come quelle trattate con le richiamate decisioni, in cui pacificamente si è avuta continuazione dell'attività aziendale, è stata ricondottanell'ambito dell'art. 47, comma 4 - bis, ricordato , mentre il successivo comma 5 disciplina i casi in cui "la continuazione dell'attività (aziendale) non sia stata disposta o sia cessata" e, ciò nonostante, nell'ambito di una procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione dell'azienda, si raggiunga un accordo con un'impresa acquirente che preveda "il mantenimento anche parziale dell'occupazione", ossia l'assunzione di lavoratori già occupati dall'impresa cessata e in fase di liquidazione concorsuale.
Nell'esaminare una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, questa Corte, con la sentenza n.37789 del 27/12/2022, ha ritenuto che l'accordo concluso non fosse riconducibile alla disposizione di cui alla legge n. 428 del 1990, art. 47, comma 5. In quel caso, come nell'odierna fattispecie, l'accordo, nel far gravare sul fallimento della società cedente i debiti concernenti il TFR maturato fino alla data del trasferimento del personale, non determina l'immediata esigibilità del credito a titolo di TFR e l'esigibilità rappresenta il presupposto indefettibile per il subentro del Fondo di garanzia, secondo i principi generali enunciati dall'art. 2120c.c., e consegue soltanto alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro.
Specificamente, e con diretta attinenza al caso in disamina, secondo Cass. n. 23499/24 deve escludersi che un accordo sindacale stipulato in concomitanza con un trasferimento d'azienda possa in alcun modo derogare al principio posto dall'art. 2112, comma 1°, c.c. e ciò a prescindere dal fatto che l'azienda oggetto di trasferimento sia di proprietà di un'impresa che versi in situazione di "crisi aziendale" ex art. 2, comma 5, lett. c), l. n. 675/1977 , oppure si trovi sottoposta ad "amministrazione straordinaria", ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999.
Sulla scorta di tali premesse, questa Corte ha evidenziato che l'accordo previsto dalla norma è res inter alios acta,sprovvisto di effetto vincolante verso l'INPS, che gestisce il Fondo di garanzia,ed esso non potrebbe comunque alterare la disciplina eminentemente pubblicistica che presiede all'intervento del Fondo. Si deve aggiungere che non induce a diverse conclusioni la disciplina che, successivamente ai fatti per cui è causa, è stata dettata dal comma 5-bis dell'art. 47, L. n. 428/1990 (per come introdotto dall'art. 368, comma 4, lett. d, D.Lgs. n. 14/2019, c.d. codice della crisi d'impresa): al riguardo, con particolare riferimento alla novità e discontinuità della previsione, si rinvia a quanto statuito da Cass. n. 31338/24 e Cass. n. 30995/24.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inps esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato