Cassation court declares case extinguished because the plaintiff fully paid all installment rates to Inps and Inail.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after finding that the plaintiff, SIS S.P.A., had fully paid all installment rates to both INPS and INAIL. Although the lower court had reformulated a first-instance rejection regarding unpaid contributions, the plaintiff satisfied the conditions for the accelerated payment scheme before the case reached the Cassation level. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary as the debt was extinguished, leaving each party to bear their own litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 310, ult. co. c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: When a party fully pays the subject matter of a dispute regarding installment plans, the judicial proceeding is extinguished without a ruling on litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 13418-2019 proposto da: SIS S.P.A. - SOCIETA' ITALIANA STERILIZZAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONINO MARIA CREMONA, GIUSEPPE MAZZARELLA; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. -ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREINA AMATO, LORELLA FRASCONA', GIANDOMENICO CATALANO; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.
S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO; Oggetto Definizione agevolata adesione R.G.N.13418/2019 Cron. Rep. Ud.19/12/2025 -controricorrenti- nonché contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DEBORA MARIA PETTINATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 887/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25/10/2018 R.G.N. 251/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. RILEVATOCHE La Corte d’appello di Catania riformava la pronuncia di primo grado così rigettando la domanda di accertamento negativo proposta da S.I.S. – Società Italiana Sterilizzazioni s.p.a. avverso un verbale ispettivo congiunto in cui si contestavanoomissioni contributive e di premi assicurativi Inps e Inail. Al verbale era seguita emissione di cartella di pagamento. Avverso la sentenza, S.I.S. s.p.a. ha proposto ricorso affidato a nove motivi, illustrati da memoria. Hanno resistito con controricorso Inail, che ha anche depositato memoria illustrativa, Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., e il concessionario della riscossione:Riscossione Sicilia s.p.a.
In sede di prima adunanza camerale, la causa era rinviata in attesa della pronuncia delle sezioni unite circa la possibilità di sospendere il giudizio di cassazione durante il tempo pattuito per il pagamento di tutte le rate oggetto di definizione agevolata ex l. n.197/22. In sede di odierna a d unanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTOCHE Il giudizio va dichiarato estinto, in quanto risulta dalla documentazione prodotta che S.I.S. s.p.a. abbia pagato integralmente le rate oggetto di definizione agevolata nei confronti dell’Inps, nonché – in anticipo rispetto all’ordinaria scadenza – tutte le rate oggetto di definizione agevolata nei confronti dell’Inail.
Non v’è dunque più necessità di attendere la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte in ordine alla sospensione del presente giudizio. All’estinzione del giudizio non segue pronuncia sulle spese di lite, le quali devono rimanere in capo a ciascuna parte anticipataria (art.310, ult. co. c.p.c.) (v. Cass.27845/25). Trattandosi di pronuncia d’estinzione non si deve dar luogo, i sensi del l’art.13, comma 1 quater d .P.R. n. 115 del 2002, alversamento de ll'ulteriore importo a titolo di