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Ordinanza — n. 980/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal extinct after debtor pays first installment under simplified debt definition law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 980/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's adherence to the simplified debt definition scheme and payment of the first installment. Zanutta S.P.A. had challenged Inps and the Revenue Agency's debt notices, but the court found that the statutory requirement for debt extinction was met by the initial payment. Consequently, no further ruling on the merits or litigation costs was necessary as the procedural basis for the appeal ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236, l. n. 197/22; Art. 12-bis d.l. n. 84/25: The judgment is declared extinct upon the debtor's adherence to the simplified definition scheme and payment of the first installment, rendering further proceedings unnecessary.

Parole chiave

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simplified debt definition first installment payment judgment extinction Inps debt collection Cassation procedure sospensione del diritto all'indennità rateizzazione del debito opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 236, l. n. 197/22
Art. 12-bis d.l. n. 84/25, conv. in l. n. 108/25
Art. 310, ult. co. c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 27845/25
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 11290-2021 proposto da: ZANUTTA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FLAVIANO DE TINA, DONATA DE MONTE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 83/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 15/10/2020 R.G.N. 51/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Definizione agevolata adesione R.G.N.11290/2021 Cron. Rep. Ud.19/12/2025 RILEVATOCHE La Corte d’appello di Trieste riformava la pronuncia di primo grado così rigettando l’opposizione proposta da Zanutta s.p.a. avverso avvisi di addebito emessi dall’Inps e notificati dal concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione. Avverso la sentenza, Zanutta s.p.a. ha proposto ricorso affidato a sei motivi. Ha resistito con controricorso Inps, mentre è rimasta intimata AdER. A seguito di istanza di sospensione del presente giudizio presentata dalla ricorrente per adesione alla definizione agevolata ex l. n.197/22, in sede di prima adunanza camerale, la causa era rinviata in attesa della pronuncia delle sezioni unite circa la possibilità di sospendere il giudizio di cassazione durante il tempo pattuito per il pagamento di tutte le rate oggetto di definizione agevolata ex l. n.197/22.

In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTOCHE Il giudizio va dichiarato estinto. Risulta infatti dagli atti:

a) l’adesione alla definizione agevolata ex l. n.197/22;

b) il pagamento della prima ratadi debito. Ai sensi dell’art.12-bis d.l.n.84/25, conv. in l. n.108/25, applicabile al caso di specie, il secondo periodo del comma 236 dell’art.1 l. n.197/22 si interpreta nel senso che, ai fini dell’estinzione, sia sufficiente la dichiarazione di adesione e il pagamento della prima rata. Non v’è dunque più necessità di attendere la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte in ordine alla sospensione del presente giudizio, poiché il giudizio va dichiarato estinto. All’estinzione del giudizio non segue pronuncia sulle spese di lite, le quali devono rimanere in capo a ciascuna parte anticipataria (art.310, ult. co. c.p.c.)(Cass.27845/25). Trattandosi di pronuncia d’estinzione non si deve dar luogo, i sensi del l’art.13, comma 1 quater d .P.R. n. 115 del 2002, alversamento de ll'ulteriore importo a titolo di