Italian Supreme Court dismisses appeal against INPS expense compensation due to exceptional reasons found in INPS behavior.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the heirs' appeal against the Second Instance Court's order to compensate litigation expenses. The heirs argued that the Second Instance Court erred by compensating INPS without 'grave and exceptional reasons,' claiming the lawsuit became superfluous after INPS paid the benefit. The court rejected this, citing established precedent that such payment by the state constitutes exceptional reasons justifying expense compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.; Art. 442 c.p.c.; Art. 24 Cost.; Art. 111 Cost.: When a public body pays the disputed benefit before the lawsuit is notified, the court may deem this circumstance as 'grave and exceptional reasons' to order expense compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 784-2025 proposto da: MIGLIACCIO ALESSANDRA, MIGLIACCIO ANNA, MIGLIACCIO LUCIA, tutte nella qualità di eredi di ZAZZARO ANGELA, rappresentate e difese dagli avvocati SEBASTIANO SCHIAVONE, GAETANO IROLLO; -ricorrenti- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2425/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/06/2024 R.G.N. 2431/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Spese lite R.G.N.784/2025 Cron. Rep. Ud.19/12/2025 RILEVATOCHE La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva compensato le spese di lite nel presente giudizio dove l’Inps aveva pagato la prestazione a Migliaccio Alessandra, Migliaccio Anna, Migliaccio Lucia, quali eredi di Zazzaro Angela, dopo il deposito del ricorso e prima della sua notificazione. Secondo la Corte d’appello, le gravi ed eccezionali ragioni a supporto della compensazione andavano rinvenute nel comportamento collaborativo dell’Inps.
Avverso la sentenza, Migliaccio Alessandra, Migliaccio Anna, Migliaccio Lucia ricorrono per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps resiste con controricorso. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTOCHE Con l’unico motivo di ricorso, Migliaccio Alessandra, Migliaccio Anna, Migliaccio Lucia deducono violazione e falsa applicazione degli artt.91, 92, 442 c.p.c., 24 e 111 Cost., per avere la Corte d’appello disposto la compensazione in assenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Il motivo è infondato. In cause analoghe alla presente, dove vi era stata cessazione della materia del contendere per avere l’Inps corrisposto la prestazione dopo il deposito del ricorso ma prima della sua notifica, questa Corte ha ritenuto la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione (Cass.803/21, Cass.4823/24, Cass.32592/24). Infatti, il giudice di merito può apprezzare, alla stregua del principio di causalità, la circostanza che il giudizio, divenuto in gran parte superfluo al momento dell’instaurazione del contraddittorio (per avere la parte oramai ottenuto, al momento della notifica dell’atto introduttivo, il risultato cui il giudizio medesimo tendeva) sia, invece, coltivato al solo fine del recupero delle spese legali.
Il giudice valuta l'utilità della prosecuzione della lite e, valorizzando la «sproporzione consapevole dell'impegno processuale richiesto alla (altra) parte» (Cass.19598/23), può applicare l’art.91 c.p.c., ma può anche procedere alla compensazione per gravi edeccezionali ragioni. Al rigetto del ricorso non segue condanna alle spese di lite stante la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. prodotta. P.q.m. La Corte rigetta il ricorso; dà atto, i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contribut